Si ricorda che tali norme, per essere definitivamente acquisite nel nostro ordinamento, necessitano della conversione in legge entro sessanta giorni, riteniamo comunque opportuno segnalare le principali tematiche.
Compensazione crediti erariali
Per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge e risulta obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.
Impatriati
Si prevede che, a partire dal periodo d’imposta in corso (2019), ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati, si applicano le nuove norme contenute nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), ossia:
– solo il 30% del reddito derivante da un’attività lavorativa è soggetto a imposta per 5 anni fiscali;
– se la residenza viene trasferita nel Sud Italia, solo il 10% del reddito dell’attività lavorativa è soggetto a imposta. Inoltre, il regime favorevole viene prorogato di 5 anni se il lavoratore soddisfa altre condizioni: avere un figlio minore (minore di 18 anni) o acquistare una casa in Italia dopo aver spostato la residenza.
Dividendi alle società semplici
Scampare la doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti alle società semplici. In particolare, viene previsto che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare. Inoltre per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Ulteriormente per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973).
Fattura elettronica e prestazioni sanitarie e e-fattura
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 conferma anche per l’anno prossimo il divieto di fatturazione elettronica, previsto in via transitoria per il 2019, relativamente alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. Il divieto ha carattere oggettivo, riguarda infatti tutte le prestazioni sanitarie rese nei confronti di privati, a prescindere sia dal soggetto che le eroga (persona fisica o enti) sia dalla circostanza che il prestatore sia o meno soggetto all’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Esterometro
Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). L’attuale trasmissione mensile lascia il posto a quella trimestrale.
Imposta di bollo su e-fatture
Il DL 124/2019 stabilisce che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo, l’Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente l’ammontare da versare e la relativa sanzione, ridotta a 1/3, nonché gli interessi dovuti. Viene stabilito che i versamenti periodici dell’imposta di bollo, nel caso in cui il tributo non superi la soglia annua di 1.000 euro, possano essere assolti con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Esenzione IVA su prestazioni didattiche
Successivamente alle modifiche introdotte nel decreto fiscale 2020 in sede di conversione, viene garantito il trattamento di esenzione IVA per le prestazioni didattiche di ogni genere, ad esclusione dell’insegnamento della guida automobilistica per il conseguimento delle patenti B e C1. Tale norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 senza effetto retroattivo. Restano pertanto esenti da IVA tutte quelle prestazioni generiche, come i corsi per l’insegnamento delle discipline sportive o le scuole di pilotaggio.
Tale impostazione risulta anche successivamente all’approvazione di un emendamento da parte della Camera dei Deputati che ha confermato l’esenzione d’imposta per le prestazioni didattiche di ogni genere, ma assoggettando a imponibilità IVA l’insegnamento della guida automobilistica, come sopra specificato.
Modello 730: le novità della dichiarazione 2020
E’ disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, la bozza del modello 730/2019, che, come di consueto, recepisce le novità fiscali degli ultimi mesi. Tra queste, spiccano il debutto della cedolare secca sui negozi, le detrazioni al 50% sul riscatto della laurea e per le spese per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, il credito d’imposta sulla bonifica ambientale e quello c.d. “sport bonus”. Novità si registrano anche relativamente ai soggetti che possono fruire dell’assistenza fiscale con la possibilità di presentare il modello 730 del de cuius da parte degli eredi. Rispetto agli altri anni non cambiano le regole relative alla presentazione e alla tempistica.
Le tempistiche di presentazione della dichiarazione variano ma solo con effetto dal 1° gennaio 2021.
Cedolare secca sulle locazioni
Si riduce dal 15% al 10% la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. Si segnala, inoltre, che non vi sarà la proroga della cedolare secca sui negozi
Ritenute dovute dagli appaltatori a carico del committente
Al fine di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera da parte di appaltatori o subappaltatori scarsamente patrimonializzati, il decreto pone in capo al committente l’obbligo di procedere al versamento delle ritenute, utilizzando la provvista che l’impresa incaricata dovrà mettergli a disposizione, oppure il corrispettivo dovuto alla stessa.
La nuova disciplina prevede due ulteriori obblighi in capo al committente che affida il compimento di un’opera o di uno servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000:
1) sospendere i pagamenti all’impresa affidataria laddove la stessa non abbia messo a disposizione la provvista per il versamento o non abbia fornito le informazioni necessarie per eseguire il pagamento;
2) comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inadempimento dell’impresa affidataria sia inadempiente per oltre 90 giorni (termine utile per consentire il ravvedimento).
L’articolo 4 del DL 124/2019 prevede che l’impresa appaltatrice o subappaltatrice possa, in deroga alla disciplina illustrata, eseguire direttamente il versamento delle ritenute fiscali, a condizione che:
- a) comunichi al committente tale opzione almeno 5 giorni prima della scadenza del versamento;
- b) produca apposita certificazione, messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate mediante canali telematici, comprovante che la società sia effettivamente operativa da almeno 5 anni, abbia eseguito versamenti, nei due anni precedenti, per un importo superiore a 2 milioni di euro, non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per un importo superiore a 50.000 euro.
In capo al committente, in caso di inottemperanza, vi è l’obbligo al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Gli obblighi sopra menzionati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici comunichino al committente la sussistenza dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni,
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi
- abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Risulta esclusa la possibilità per le imprese appaltatrici, qualora mancanti della predetta certificazione dell’Agenzia delle Entrate, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori.
L’art. 4 del DL 124/2019 risulta in parte sostituito durante l’esame presso la Camera dei Deputati. In particolare, si dispone unicamente l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese. Non è più previsto, quindi, il versamento delle ritenute da parte del committente.
Bonus TV
L’agevolazione, riservata a famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro, è riconosciuta per l’acquisto di televisori e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi e per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. Il bonus viene erogato direttamente dal negoziante e può arrivare fino a un massimo di 50 euro per famiglia.
Il bonus TV è disponibile a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate, pari a 151 milioni per l’intero periodo 2019-2022.
Super e iper ammortamento diventano un credito d’imposta
Nel 2020 il super e iper ammortamento saranno sostituiti da un credito d’imposta. Il cambio delle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali è previsto in un emendamento alla legge di Bilancio 2020 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Il nuovo credito d’imposta sarà a intensità variabile a seconda della tipologia di investimenti: 40% o 20% del costo, in base all’importo dell’investimento, per gli investimenti materiali Industria 4.0; 15% del costo, per gli investimenti in servizi e software digitali; 6% per gli investimenti in beni diversi dai precedenti.
Il credito d’imposta sarà riconosciuto alle imprese (e agli esercenti arti e professioni, ma solo per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non connessi a Industria 4.0) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ulteriori novità
Adesione al servizio di consultazione delle e-fatture
Vi sono altri due mesi per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture, disponibile sul portale Fatture e corrispettivi, da parte degli operatori IVA o dei loro intermediari delegati e dei consumatori finali, che potranno ora aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche, il nuovo termine è stato posto al 29 febbraio 2020.
In particolare, saranno disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate i documenti relativi alle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Tasso di interesse legale 2020
Si segnala che dal 1° gennaio 2020 l’interesse legale passerà dalla misura dello 0,8% annuo allo 0,05%. Anche il ravvedimento operoso, per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti, di conseguenza, risulterà meno oneroso.