CAPITAL GAIN
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette a imposta sostitutiva del 26%.
Viene inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate. Le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono “sommate” alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
DIVIDENDI E UTILI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
Ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (e non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi. La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell’apporto, ossia sia a contratti “non qualificati” che “qualificati”.
Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l’associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano “qualificati” / “non qualificati” (in precedenza solamente non qualificati). In presenza di un associante in contabilità semplificata, gli utili concorrono a formare il reddito dell’associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili.
Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1 gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1 gennaio 2019 .
Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al Decreto Ministeriale del 26 maggio 2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal Decreto.