Può la c.d. holding essere chiamata a rispondere ex D. Lgs. n. 231/2001 per reati commessi dalla controllata estera?
Se in linea di massima non può individuarsi un addebito automatico di responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 in capo alla società capogruppo per reati commessi dalla società controllata, la Cassazione, ha in passato confermato la condanna per corruzione internazionale di un primario gruppo imprenditoriale italiano a seguito del pagamento di tangenti – per l’aggiudicazione di un contratto d’appalto – a funzionari governativi stranieri da parte della controllata olandese (Cass. Pen. n. 11442 del 17.3.2016).
Con questa decisione, la Corte ha affermato che la società capogruppo o altre società facenti parte di un «gruppo» possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D.lgs. 231/2001, del reato commesso nell’ambito dell’attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, qualora “nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della «holding» stessa o dell’altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l’interesse di queste ultime, non essendo sufficiente l’enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un generale «interesse di gruppo»”.
Di conseguenza, l’estensione della responsabilità da reato all’interno di un medesimo gruppo, dunque, si dovrebbe sempre fondare sull’accertamento di un coinvolgimento di un soggetto “qualificato” nel reato presupposto e sulla verifica di un concreto interesse e/o vantaggio per la società in questione, desumibile da un diretto coinvolgimento di quest’ultima nell’operazione economica sottostante al reato presupposto. Difatti, i casi tipici dai quali può derivare una responsabilità della c.d. holding per i reati commessi dalla controllata si possono così riassumere:
- il reato presupposto (rilevante ex D.lgs. 231/2001) è stato commesso nell’interesse o vantaggio immediato e diretto della controllata e della c.d. holding;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla holding hanno partecipato alla commissione del reato recando un contributo causalmente rilevante, ad esempio attraverso direttive penalmente illegittime;
- coincidenza tra i vertici della c.d. holding e quelli della controllata (cd. interlocking directorate).
Alla luce di siffatto orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nella prassi, al fine di evitare o ridurre per quanto possibile tale rischio di responsabilità in capo alla cd. holding, è opportuno, da un lato, che la società controllata sia dotata di un proprio autonomo modello organizzativo, con un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di controllo e, dall’altro, occorre evitare che medesimi soggetti rivestano contemporaneamente ruoli apicali in più società del gruppo.