DL 18/2020 – circolare Inps 49 del 30 marzo – bozza decreto Ministero del Lavoro non ancora pubblicato alla data del 31 marzo 2020.
A chi si rivolge:
1)liberi professionisti titolari di partita IVA e c.d. cococo, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (art. 27 DL 18/2020);
2)lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata (art. 28 DL 18/2020);
3)lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 DL 18/2020);
4)operai agricoli a tempo determinato (art. 30 DL 18/2020);
5)lavoratori dello spettacolo (art. 38 DL 18/2020);
6)soci di società di persone e di società di capitali, qualora iscritti singolarmente alle gestioni INPS;
7)lavoratori autonomi e professionisti iscritti a casse previdenziali divere dell’INPS (enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ex decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 28/03/2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attesa di pubblicazione su G.U.);
I soggetti di cui al punto n. 7 possono beneficiare dell’indennità a condizione che il reddito dell’anno 2018, comprensivo di eventuali canoni di locazione assoggettati a cedolare secca o nel regime delle locazioni brevi:
- non deve essere stato superiore ad euro 35.000, se l’attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi per emergenza sanitaria da COVID-19;
- deve essere stato compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro , se l’attività è cessata, ridotta o sospesa (*) in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Inoltre tali soggetti devono essere in regola con gli adempimenti contributivi per l’anno 2019 (nulla il provvedimento prevede per le annualità precedenti, lasciando intendere una tolleranza in tal senso).
Pur non essendo espicitamante previsto dal Decreto, sembrerebbe dunque che, fermo restando gli altri requisiti, l’indennità spetti a chiunque abbia realizzato, nel 2018, un reddito inferiore a 35.000 euro.
(*) Definizioni:
Cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Riduzione o sospensione dell’attività: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Si specifica che il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
In cosa consiste:
Si tratta di un sostegno al reddito costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600 che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF ed addizionali. Si precisa che si è ancora in attesa di istruzioni precise relativamente all’IRAP.
Le indennità di cui ai punti precedenti non sono cumulabili tra loro, nemmeno con il reddito di cittadinanza.
Come si ottiene:
I soggetti iscritti all’INPS devono trasmettere all’INPS un’istanza telematica nel periodo compreso tra il 01/04/2020 del il 30/04/2020.
L’accesso alla piattaforma dell’INPS può avvenire con PIN “dispositivo”, SPID di livello 2, CNS (smart card per firma digitale), carta d’identità elettronica 3.0. Invia straordinaria l’INPS premette di ottenere un PIN “semplificato” che si ottiene in meno tempo rispetto al PIN “dispositivo”.
Per i soggetti di cui al precedente punto n. 7 la domanda va indirizzata, sempre entro il 30 aprile 2020, alla cassa previdenziale di appartenenza, corredata di autocertificazione, con modalità che verranno definite dalle stesse casse previdenziali le quali sono in attesa di ricevere al ministero i chiarimenti richiesti sul meccanismo applicativo.
Mese di aprile e successivi:
Si precisa che è stato annunciato un nuovo provvedimento per le indennità per i mesi successivi a marzo.
Lo studio rimane a disposizione per fornire ulteriori informazioni, nonché il supporto necessario per presentare le istanze.