Nonostante tali norme, per essere definitivamente acquisite nel nostro ordinamento, necessitino della conversione in legge entro sessanta giorni, riteniamo opportuno segnalare le principali tematiche.
Rivalutazione quote e beni d’impresa
La legge di Bilancio del 2020 riapre ancora una volta i termini per la rideterminazione del valore di quote e terreni da parte delle persone fisiche e quelli per la rivalutazione dei beni d’impresa, rimodulando, però, la misura delle imposte sostitutive.
Nello specifico, per la rivalutazione delle quote e dei terreni è necessario:
– far predisporre e asseverare da un professionista abilitato un’apposita perizia di stima;
– versare l’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2020 fino ad un massimo di 3 rate.
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 deve essere effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta in un’unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
La nuova IMU
La legge di Bilancio prevede l’unificazione di IMU e TASI a decorrere dal 2020. In arrivo anche una semplificazione delle aliquote e dei versamenti, che potranno essere effettuati con modello F24, tramite apposito bollettino postale, ovvero tramite PagoPA. Verrà inoltre abolita la TASI, di conseguenza nella IUC rimangono la TARI e la nuova IMU.
A decorrere dall’anno 2020 i comuni possono aumentare l’aliquota massima sino all’1,4% (attualmente 1,06%), in sostituzione della maggiorazione della TASI.
Per quanto riguarda la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e da quello derivante dall’esercizio di arte e professioni, il Decreto fiscale stabilisce la deducibilità nella misura del 50%, per il periodo d’imposta 2019.
Pagamenti tracciabili per la detrazione degli oneri
La possibilità far valere le detrazioni per gli oneri è subordinata all’utilizzo di pagamenti tracciabili ad eccezione degli acquisti di medicinali e di dispositivi medici.
Dal punto di vista oggettivo la norma riguarda tutte le detrazioni del 19% indicate nelle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (ad esempio, le spese relative alle attività sportive, frequenza asilo nido..).
Dovrà essere chiarito come tale nuova disposizione potrà conciliarsi con la dichiarazione dei redditi precompilata.
Il nuovo regime forfetario
La flat tax mantiene l’attuale limite di ricavi/compensi di 65.000 euro e l’aliquota di tassazione del 15%, ma ripropone in parte i limiti del precedente regime agevolato.
In particolare, dal 1° gennaio 2020 sarebbero ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se, al contempo, nell’anno precedente:
- a) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori;
- b) hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Resta da definire se scatterà anche per i forfetari l’obbligo di fatturazione elettronica. Nel caso di adozione della fatturazione elettronica, il termine per l’accertamento verrà ridotto di un anno.
Lotta al contante
Sono diversi gli articoli del Decreto fiscale 2020 che si occupano di lotta al contante:
- riduzione della soglia per l’utilizzo del denaro contante da 3.000 a 2.000 euro dal 01/07/2020 al 31/12/2021 ed a 1.000 euro dal 01/01/2022.
- estrazione alla lotteria degli scontrini per chi paga in modalità elettronica;
- applicazione di una sanzione da 100 a 500 euro in capo all’esercente che si rifiuta di immettere nel sistema il codice fiscale dell’acquirente, impedendogli di fatto di partecipare al gioco della lotteria degli scontrini;
- credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per transazioni con carta di credito, debito o prepagate, da utilizzare in compensazione e da indicare nella dichiarazione dei redditi;
- sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con carta, ovvero in caso di rifiuto di trasmettere i dati necessari per partecipare alla lotteria degli scontrini.
Riduzione dell’acconto d’imposta 2019
A decorrere dal 27 ottobre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP sono effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50%.
E’ fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’anno 2019 con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico, che, quindi, viene fissata in ogni caso, al 90%.
Maggiore tassazione per le auto aziendali
Il Decreto fiscale interviene sulla percentuale dell’ammontare risultante dalle tabelle ACI che concorre alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito proveniente dall’utilizzo dell’auto aziendale e le percentuali, saranno le seguenti:
- 30% per i veicoli a trazione elettrica, per i veicoli ibridi e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio;
- 60% per le auto a basse emissioni di CO2 e del 100% per le auto inquinanti.
Si segnala che sono già state annunciate modifiche sul tema.
Novità in materia di immobili
Bonus ristrutturazioni: confermata anche per l’anno 2020 la detrazione al 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie.
Bonus mobili: correlato al bonus ristrutturazioni è il bonus mobili che trova la conferma anche per il 2020.
Ecobonus: confermato per il 2020 anche la detrazione al 50/65% prevista per l’efficientamento energetico.
Bonus facciate: introdotta la possibilità di detrarre dall’imposta il 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, che sono finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici.
Bonus verde: non risulta confermato il bonus per la sistemazione a verde di giardini e terrazze che godeva della detrazione al 36% delle spese sostenute
Super e Iper ammortamento
Si segnala la proroga del super ammortamento.
E’ stata deliberata anche la proroga dell’iper ammortamento ovvero l’agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Prorogata anche la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento.