La legge delega di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza abbassa le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata. La legge delega anche per meglio regolare la fattispecie della mancata nomina, prevedendo che tra i legittimati a segnalare al Tribunale l’omissione rientri anche il conservatore del Registro dell’imprese, e la cessazione dell’obbligo di nomina quando per tre esercizi non siano superati i limiti dimensionali.
Le Srl saranno obbligate a nominare l’organo di controllo o un revisore, quando, per due esercizi consecutivi, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale o i ricavi delle vendite o delle prestazioni sia superiore a 2 milioni di euro (la soglia attuale è di 4,4 milioni per l’attivo e di 8,8 milioni per i ricavi) o in presenza di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità (attualmente la richiesta è che siano almeno 50 unità).
Ulteriore novità contenuta nella delega è che sarà sufficiente il superamento anche di uno solo dei limiti per due esercizi consecutivi previsti dall’articolo 2477, comma 1, lettera c) del Codice Civile, mentre la norma attuale prevede il superamento di due elementi per due esercizi consecutivi.
Gli ulteriori casi in cui oggi la società è tenuta alla nomina dell’organo di controllo o di un revisore (redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, emittente di titoli di debito o controllata da una quotata), potrebbero essere ampliati.
La legge delega invita poi il Governo a prevedere che, se la Srl, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l’organo di controllo o il revisore entro il termine di cui all’art. 2477, comma 5 del Codice Civile (assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore), il Tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese.
In ogni caso si precisa che, per conoscere l’esatto contenuto delle nuove norme, è necessario attendere la definitiva approvazione, da parte del Governo, del decreto legislativo.