La Legge n. 157/2019, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 124/2019, all’art. 4, ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. 241/1997 in merito alle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.
I presupposti soggettivi sono i seguenti:
- i committenti sono identificati nei soggetti di seguito elencati: enti, società, associazioni, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, imprese agricole, persone fisiche che esercitano arti e professioni, curatore fallimentare, commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d’imposta;
- il committente deve avere residenza, ai fini delle imposte sui redditi, nello Stato;
I presupposti oggettivi sono i seguenti:
- che si tratti di opere o servizi con prevalente utilizzo di manodopera;
- il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000;
- contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma;
La norma prevede che il committente, per controllare che l’impresa appaltatrice o affidataria o l’impresa subappaltatrice adempia al versamento delle ritenute, sia tenuto a richiedere a quest’ultima copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Per permettere tale controllo, l’impresa appaltatrice o affidataria o l’imprese subappaltatrice trasmette, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, al committente (per l’impresa subappaltatrice, anche all’impresa appaltatrice) le deleghe e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria o dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. La Risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019 ha chiarito le modalità di versamento delle ritenute, aggiungendo il codice “09” quale “codice identificativo” nella delega di pagamento unificato F24, per individuare il committente, e nel campo “Codice fiscale del coobbligato..” il codice fiscale dello stesso.
Si vuole sottolineare come l’impresa appaltatrice o affidataria o l’impresa subappaltatrice non possa compensare le ritenute IRPEF, le addizionali, i contributi previdenziali ed assistenziali sui redditi da lavoro dipendente con i propri crediti tributari.
Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria o l’impresa subappaltatrice non adempia al versamento di cui sopra, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate di competenza entro 90 giorni.
Di conseguenza è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
In caso di inottemperanza agli obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Il comma 5 del citato art. 17-bis, prevede che gli obblighi del committente e dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non trovino applicazione qualora quest’ultima comunichi al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, dei seguenti requisiti:
- risulti in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione di cui sopra è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
Tale disposizione si applica a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020, a tal proposito la Risoluzione n. 108/E del 23/12/2019 ha chiarito come la previsione normativa trovi attuazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati anteriormente al giorno 1 gennaio 2020.