Può accadere che atti di accertamento della pretesa tributaria, come un avviso di accertamento o di liquidazione, o della riscossione, come una cartella esattoriale, risultanti apparentemente correttamente notificati, non abbiano in realtà mai raggiunto il destinatario.
In tali circostanze, occorre verificare l’effettivo svolgimento delle attività di notifica, onde accertare l’accaduto ed eventuali vizi della medesima.
Tra le circostanze più complesse, non è del tutto insolito il caso in cui, sull’avviso di ricevimento della raccomandata, risulti apposta una firma, la quale tuttavia non appartenga al destinatario.
L’atto originario, che porta la pretesa tributaria a conoscenza del destinatario per la prima volta, potrebbe quindi essere considerato dalle autorità fiscali perfettamente formato, pur essendo in realtà ignoto al contribuente.
Le quali autorità, da lì in avanti, potrebbero insistere per esigere tributo, interessi e sanzioni, così che il povero malcapitato potrebbe poi essere perseguito all’infinito, nell’impossibilità sostanziale di difendersi, avendo apparentemente perso il termine per l’impugnazione dell’atto contenente l’originaria pretesa tributaria.
Uno degli strumenti con cui il contribuente può tentare di ribaltare le sorti di un destino apparentemente segnato è la querela di falso avverso la firma, attraverso la quale può essere richiesto all’autorità giudiziaria competente l’accertamento e la dichiarazione che– contrariamente a quanto risulterebbe attestato dall’avviso di ricevimento con efficacia di piena prova legale ex art 2700 cc (sino a querela di falso) – la sottoscrizione che risulta apposta sul medesimo non è riferibile all’attore, in quanto non vergata dal medesimo.
Il rapporto di tale azione, ex artt. 221 e ss cpc., con il processo tributario è regolato dall’art. 39 del D.Lgs. 546/1992 e si risolve nella sospensione di quest’ultimo fino alla decisione della querela di falso.
Nel caso oggetto della sentenza n. 1810/2021 del Tribunale di Verona, il contribuente, assistito dall’Avv. Roberto Ghini, del Foro di Modena, e dal Dott. Avv. Paolo Franzoni, partner di Elexia Avvocati & Commercialisti, ha ritenuto di potere dimostrare la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento di una raccomandata asseritamente portante la notifica di una cartella esattoriale di oltre 15 anni or sono.
Ad una perizia calligrafica redatta dal CTU nominato dall’autorità giudiziaria, la firma è infatti risultata palesemente apocrifa, cosa che ha determinato la medesima autorità nell’accoglimento della querela di falso.
Una volta definitiva la sentenza in questione, il procedimento tributario potrà quindi riprendere e la relativa decisione fondarsi su tale accertamento, non più revocabile in dubbio.