La CTP di Vicenza, con sent. 866 del 27.10.2015, recentemente passata in giudicato, affronta il tema della responsabilità degli amministratori per le sanzioni tributarie, accogliendo la tesi del Litigation Tax Department di Elexia.
La vicenda riguarda l’asserito amministratore di fatto di una società del settore della conceria, alla quale viene notificato un avviso di accertamento, sul presupposto della detrazione indebita di IVA per operazioni inesistenti. Il medesimo atto viene infatti notificato anche a tale soggetto, attribuendogli la responsabilità in solido per il pagamento delle sole sanzioni.
In particolare, la CTP ha ritenuto fondato il rilievo della difesa in punto di violazione dell’art. 7 del D.L. n. 269/03, ove si prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio delle società con personalità giuridica restano esclusivamente a carico di quest’ultima.
La CTP ha poi escluso la fondatezza della tesi dell’Ufficio, che riteneva applicabile il principio espresso da una legge delega (art. 2, comma 1, n. 80/03), secondo il quale la sanzione si concentra sul soggetto che ha effettivamente tratto beneficio dalla violazione. Principio che tuttavia non ha mai trovato espressione in una norma delegata, fatta eccezione proprio per il sopra citato art. 7 D.L. 269/03, in senso tuttavia incompatibile con la tesi dell’Agenzia delle Entrate.
In buona sostanza, l’Ufficio ha elaborato una tesi non compatibile con il principio di legalità, che non consente di applicare una sanzione al di fuori dei casi previsti dalla legge.
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