Lo scorso 14 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155; intervento normativo con il quale il legislatore ha inteso disciplinare in maniera organica e complessiva la crisi e l’insolvenza delle persone fisiche e giuridiche, raccogliendo in un unico corpo normativo le procedure concorsuali ed introducendo un procedimento unitario per il relativo accesso.
Oltre a ciò per la prima volta fanno ingresso nella nostra cultura giuridica le procedure di allerta e composizione assistita della crisi finalizzate alla tempestiva rilevazione di una situazione di tensione economico, patrimoniale e finanziaria ed al conseguente avvio di un procedimento di gestione assistita della crisi con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI).
Con riserva di maggiore approfondimento in prossimità dell’entrata in vigore delle norme in materia di crisi previsto per il 15 agosto 2020, Vi segnaliamo alcune disposizioni in materia civile del predetto codice che, diversamente dal resto del corpo normativo, entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del Codice sulla Gazzetta Ufficiale (e pertanto, il 16 marzo 2019) e che concernono alcuni aspetti organizzativi dell’impresa, ruolo e responsabilità dell’organo gestorio e dell’organo di controllo in funzione di un pronto adeguamento dell’assetto organizzativo dell’impresa globalmente considerata alle procedure di composizione assistita della crisi.
Novità senz’altro di rilievo – tanto da essere richiamata per tutti i tipi di società – è l’introduzione di un secondo comma all’art. 2086 c.c. (che sarà rubricato “Gestione dell’impresa) del seguente tenore testuale: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
La cogenza della previsione in parola trova conferma nella rimodulazione della responsabilità degli amministratori, con l’inserimento, da un lato di un secondo comma all’art. 2476 c.c. e, dall’altro, di un terzo comma all’art. 2486 c.c.
Con la prima disposizione, si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, prevedendosi espressamente che i medesimi rispondano verso i creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei relativi crediti. La seconda, come richiesto dalla legge delega, introduce invece un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio (c.d. criterio dei netti patrimoniali). La norma – come riportato nella Relazione illustrativa, che accompagna il recentissimo intervento normativo – “si fa carico di risolvere, anche in funzione deflattiva, il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l’obiettiva difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare”.
Con riguardo alla nomina degli organi di controllo, vengono ampliate le ipotesi in cui nelle società a responsabilità limitata, diventi obbligatoria la nomina dell’organo di controllo e dei revisori (art. 2477 c.c.) e precisamente allorché la società:
“a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) (…) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
Si prevede, poi, che il tribunale possa provvedere alla nomina dell’organo di controllo (in caso di inerzia dell’assemblea) anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese; e ciò, al fine di un miglior coordinamento con le procedure di regolazione assistita della crisi.
La Commissione (Giustizia) della Camera ha fissato in nove mesi (dalla data di entrata in vigore della disposizione, dunque dal 14 febbraio 2019) il termine entro il quale le società interessate all’intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe infatti il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto, dei sistemi di allerta. Fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conserveranno la loro efficacia anche se non conformi alle inderogabili disposizioni sopra indicate.
Precisato quanto sopra, Vi segnaliamo che il nostro studio ha istituito un team di professionisti che si sta occupando dell’intera riforma e che è a Vostra disposizione per i necessari e tempestivi interventi di adeguamento societario.