Il Tribunale di Milano, in persona della dottoressa Amina Simonetti, lo scorso 9 luglio 2017 ha aperto la prima procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3 gennaio 2012, n. 3, gestita dall’OCC – Organismo di Composizione della Crisi presso l’ordine degli avvocati di Milano e dall’avvocato Daniele Portinaro, in qualità di gestore della crisi.
Nel caso di specie, un ragazzo, trovatosi incolpevolmente nella situazione di sovraindebitamento descritta dall’art. 6 l. n. 3 del 2012 – in ragione di obbligazioni assunte a suo nome dalla madre nell’esercizio di un’attività d’impresa – ha depositato in Tribunale un’istanza di liquidazione dei beni – mettendo a disposizione dei creditori unicamente una parte della sua retribuzione, peraltro già pignorata per un quinto – per comporre la sua situazione debitoria unitamente alla relazione particolareggiata redatta dall’avvocato Portinaro.
L’apertura di questa prima procedura di liquidazione costituisce un chiaro esempio di come la l. n. 3 del 2012 possa trovare concreta e utile applicazione se gli operatori del settore collaborano proficuamente superando gli ostacoli interpretativi della legge. Se la sensibilità e l’orientamento al raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore in tema di sovraindebitamento permettono di superare i formalismi, è possibile aiutare soggetti in difficoltà a trovare una soluzione definitiva alle crisi individuali, con beneficio per l’intera collettività.