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Nuove percentuali d’imponibilità dei dividendi

by elexiaAdmin · Dic 29, 2017

di Elexia

A seguito delle modifiche recate dal D.M. 26 maggio 2017, viene introdotto un nuovo livello di complessità per la tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate, percepiti da soggetti residenti, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, TUIR. Detti utili infatti concorrono alla formazione del reddito complessivo in maniera diversa a seconda degli anni di formazione. In particolare, gli utili distribuiti ai soci concorrono alla formazione del reddito dei percettori limitatamente:

  • al 40% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • al 49,72% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • al 58,14% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Peraltro occorre precisare che, a favore del contribuente, esiste una presunzione dettata dal D.M. 2 aprile 2008 e integrata dal D.M. 26 maggio 2017, in forza della quale i dividendi distribuiti si presumono prioritariamente formati:

  • dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%;
  • poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72%;
  • solo infine, con utili prodotti dalla società partecipata dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella nuova misura del 58,14%.

Quando, invece, le riserve di utili sono destinate alla copertura di perdite, si considerano prioritariamente utilizzate:

  • dapprima, quelle formate a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio la percentuale maggiorata del 58,14%;
  • poi, quelle formate a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio il computo intermedio del 49,72%.

Archiviato in: News 2017

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