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Nuova vittoria di Elexia in uno dei contenziosi di più alto valore e complessità nel settore del trasporto aereo

by elexiaAdmin · Feb 7, 2019

di Avv. Enrico Mormino

Nuova vittoria di Elexia in uno dei contenziosi di più alto valore e complessità nel settore del trasporto aereo. Accolto il ricorso per le 12 società di gestione aeroportuale sul tema del Fondo Antincendio.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 3162/19 ha accolto il ricorso proposto da dodici società di gestione aeroportuale assistite dall’avv. Enrico Mormino, partner di Elexia, cassando integralmente la sentenza della CTR Lazio n. 252/2011 che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice civile in materia di contributi al c.d. Fondo Antincendio aeroportuale.

La sentenza segue di pochi mesi la conseguita dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, della legge n. 208/2015, norma con cui il legislatore era intervenuto retroattivamente al fine di incidere sulle 24 controversie in corso per un valore ad oggi di oltre 230 milioni. Ed infatti le società di gestione aeroportuale a partire dal 2009 lamentano l’utilizzo dei 30 milioni annui da versarsi al Fondo Antincendio per finalità che nulla hanno a che vedere l’ambito aeroportuale e, nello specifico, la riduzione dei costi sostenuti dallo Stato per il servizio antincendio aeroportuale.

Le Sezioni Unite, nel richiamare i contenuti della precedente ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale n. 16074/16 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 167/2018, oltre ad aver rimesso al giudice di rinvio la controversia relativa all’annualità 2008 vinta in primo grado dalle ricorrenti, hanno finalmente delineato dei principi di diritto validi in tutte le controversie in essere tra le parti, stabilendo la natura di tributo di scopo delle somme da versarsi al Fondo Antincendio e l’esclusiva e piena giurisdizione del giudice tributario.

Decisivo anche l’accertamento della Corte di Cassazione sulla valenza della sentenza di merito della CTP Roma n. 10137/51/14 passata in giudicato tra le parti che, sempre secondo la Suprema Corte, ha accertato “la non debenza del tributo a decorrere dal 2009, a causa del venir meno dell’originario scopo legislativo ad opera dell’art. 4, comma 3 – bis, del D.L. n. 185 del 2008”.

Gli effetti sono diretti ed immediati per tutto il settore del trasporto aereo e tutte le società di gestione aeroportuale potranno far valere l’efficacia esterna dell’accertata e positiva sentenza passata in giudicato in relazione a tutte le somme da versarsi a partire dal 1° gennaio 2009 al Fondo Antincendio, pari indicativamente a circa 210 milioni.

In allegato la sentenza.

Archiviato in: News 2019

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