Il decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio – in vigore dal 4 luglio 2017 – prevede alcune novità sia con riferimento ai soggetti destinatari della normativa, sia con riferimento agli obblighi ai quali i medesimi soggetti devono adempiere. In particolare:
- i legali rappresentanti delle società devono effettuare le verifiche sui titolari effettivi delle partecipazioni e, nei prossimi mesi, saranno tenuti a comunicare tale informazione al Registro delle Imprese (in un’apposita sezione);
- non è più necessaria la presenza diretta del soggetto/cliente per effettuare le procedure di identificazione e verifica;
- nei soli casi in cui si proceda con l’analisi della posizione giuridica del cliente o si espletino compiti di difesa o di rappresentanza del clientein un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento (inclusa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo), fino al momento del conferimento dell’incarico i professionisti non sono obbligati a verificare l’identità del cliente e del titolare effettivo;
- non è più previsto l’obbligo di tenuta dell’archivio unico.
Inoltre, il decreto modifica in parte quanto già previsto sui criteri di individuazione del titolare effettivo, e definisce nuovi obblighi a carico dei vari soggetti a favore dei quali viene eseguita l’operazione; in particolare per quanto concerne le società di capitali:
- la proprietà diretta viene indicata dalla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- la proprietà indiretta è indicata dalla titolarità di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente (posseduto per mezzo di società controllate ovvero società fiduciarie oppure tramite interposta persona).
Se dall’analisi dell’assetto proprietario non è possibile individuare univocamente la persona fisica ovvero le persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà diretta/indiretta, allora bisogna far riferimento alla persona (ovvero persone) che ha il controllo:
- in quanto possiede la maggioranza dei voti che possono essere esercitati in assemblea ordinaria;
- poiché è in possesso di un numero di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante all’interno dell’assemblea ordinaria;
- in virtù della presenza di determinati vincoli contrattuali che le permettono di esercitare un’influenza dominante in assemblea.
La sanzione prevista per l’omessa comunicazione del titolare effettivo va da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione viene effettuata entro 30 giorni la sanzione è ridotta a un terzo.
I soggetti dotati di personalità giuridica devono acquisire le informazioni sulla titolarità effettiva tramite i propri amministratori, sulla base di quanto risulta da scritture contabili, bilanci, libro soci, da comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente cui l’impresa è tenuta ovvero da comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.