Si ricorda che, dal 1 luglio 2018 entra in vigore il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000 e la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
A decorrere dal 1.7.2018 la retribuzione va, pertanto, corrisposta utilizzando uno dei mezzi in cui si evince la tracciabilità del pagamento:
- Bonifico
- Strumenti di pagamento elettronico
- Assegno consegnato direttamente al lavoratore