CIRCOLARE N. 1 /2022
Ecco in sintesi le principali novità fiscali introdotte dalla “Legge di Bilancio 2022”.
Novità per il superbonus 110%
La legge di Bilancio 2022 modifica il calendario del superbonus (art. 1, comma 28, lettere a-e, lettere g-l). In particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:
– fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
– fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa;
– fino al 30 giugno 2022, per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari o unità funzionalmente autonome effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 vengano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 .
Bonus facciate e Proroga bonus edilizi “minori”
Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60%.
Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus “minori”):
– la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000;
– l’ecobonus “ordinario” al 50-65-75-85% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
– il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);
– il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024 ( per ottenere l’agevolazione è necessario aver effettuato dal 1.01.222 interventi di recupero del patrimonio edilizio) ;
– il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).
Viene istituita una nuova detrazione al 75%:
– per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
– per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo; 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Sconto in fattura/cessione del credito e controlli
Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito:
– per gli anni 2022, 2023 e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate, detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
– fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.
E’ confermato per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità le spese per gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.
Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili
Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Altri bonus “casa”
– Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile
Il bonus è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.
Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
– Viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.
Bonus investimenti 4.0
Fermo restando il bonus nella misura del 40% fino a 2,5 ml e del 20% da 2,5 a 10 ml, per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati entro il 31.12.2022 e 30.06.2023 per ordinativi effettuati entro il 31.12.2021 mediante pagamento di un acconto di almeno il 20%, viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli anni successivi. In particolare:
- A) per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:
– fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Investimenti in beni strumentali non 4.0
Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi non 4.0.
Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento)
diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A:
2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Altri beni strumentali immateriali
diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:
2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1milione di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% se i beni riguardano investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge del 22 maggio 2017 n. 81.
Nessun credito d’imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni “ordinari non 4.0”.
Credito d’imposta per attività di R&S, innovazione e design
Prorogata e modificata anche la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
In particolare:
– il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro;
– il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni);
-il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.
Bonus quotazione PMI
Viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
Dal 1° gennaio 2022, l’importo massimo del bonus fruibile scende da 500.000 a 200.000 euro.
Nuova Sabatini e sostegno all’internazionalizzazione
Viene rifinanziata la Nuova Sabatini e reintrodotta l’erogazione in più quote per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.
Viene rifinanziato il sostengo all’internazionalizzazione con un incremento di risorse per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Novità per il Fondo garanzia PMI e garanzia SACE
E’ prevista la proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.
E’ disposto che, dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro passa dal 90 all’80%.
Per le richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.
Ai sensi del comma 55, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e la garanzia sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.
Viene prorogata al 30 giugno 2022 l’operatività della Garanzia Italia.
Viene confermata fino al 30 giugno 2022 la garanzia SACE per le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), ex art. 1-bis.1 del D.L. n.23/2020
Microcredito
E’ modificata la disciplina del microcredito, che:
– eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
– consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro;
– prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.
Revisione dell’IRPEF
La prima novità riguarda la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF.
Nel dettaglio, viene soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%).
Inoltre, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).
Abolizione IRAP per le persone fisiche
La legge esenta da IRAP dal periodo d’imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.
Patent box
Si modifica nuovamente la disciplina sul patent box ritoccando quanto stabilito, solo poche settimane fa con il D.L. n. 146/2021.
In sintesi:
– si eleva dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;
– si restringe il novero dei beni agevolabili ai disegni e modelli, ai brevetti e software protetti da copyright;
– si modifica la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine inziale del 22 ottobre 2021 (come previsto dal D.L. n. 146/2021), si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data dell’entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
– si consente ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo;
– viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021;
– viene introdotto un meccanismo di recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa.
Limite alle compensazioni
A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), resta confermato a 2 milione di euro.
Rivalutazione beni
Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Più in dettaglio:
– Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l’avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell’imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.
– Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l’eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
Per l’avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell’individuato maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
-Può essere versata un’imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell’imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d’imposta.
– le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti;
– si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.
Cartelle di pagamento
È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Si ricorda che il maggior termine di 180 non trova applicazione:
-ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica),
– per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021),
– in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali.
Sospensione ammortamento
Si estende , a specifiche condizioni, la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020).
Bonus aggregazioni
E’ stato prorogato al 30.6.2022 il termine per usufruire dell’incentivo fiscale alle aggregazioni aziendali disciplinato dai co. 233 e ss. della L. 178/2020.
Detto bonus aggregazioni consente, al soggetto risultante dall’operazione di aggregazione aziendale (società fusa o incorporante, società beneficiaria o società conferitaria), di trasformare in credito di imposta fruibile in compensazione con i debiti fiscali e previdenziali, le attività per imposte anticipate (c.d. “DTA”) riferite a perdite fiscali pregresse e a eccedenze ACE non ancora utilizzate.
Per poter beneficiare dell’incentivo, le operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda devono essere deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022.
E’ stato inoltre introdotto un massimo di 500 milioni di euro di trasformazione delle DTA in credito di imposta, nonché la previsione che, se alle operazioni di aggregazione partecipano società controllanti capogruppo
tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, per il cumulo dei limiti delle DTA trasformabili in credito di imposta si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile.