• Vai alla navigazione primaria
  • Skip to content

Elexia

avvocati & commercialisti

  • Studio
    • Chi siamo
    • Scarica Brochure
  • Practice
  • Industries
  • Professionisti
    • Partner
    • Senior Associates
    • Associates
    • Staff
    • Of Counsel
  • News
  • Lavora con noi
  • Contatti
    • Milano
    • Firenze
    • Roma
    • Madrid
    • Lisbona
  • ENG

La riforma dell’art. 2486 c.c. in tema di danni causati da condotte illecite degli amministratori

by elexiaAdmin · Mar 19, 2019

di Avv. Lorenzo Rossi

Il Consiglio dei Ministri, in data 10 gennaio 2019, ha approvato il testo definitivo del c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, decreto legislativo attuativo della l. 19 ottobre 2017, n. 155, che riforma in modo significativo la disciplina del fallimento – il quale muta anche denominazione, divenendo «liquidazione giudiziale» – e, più in generale, di tutte le procedure concorsuali. Alcuni articoli del decreto delegato – che sembrerebbero destinati ad entrare in vigore prima di quelli che innovano il diritto fallimentare –, inoltre, novellano il libro quinto del codice civile, quello dedicato al lavoro e alle società.

Con riferimento a questi ultimi, merita particolare attenzione l’art. 377, comma 2, Codice della crisi, il quale, integrando l’attuale art. 2486 c.c., tipizza un criterio di quantificazione del danno sociale nell’ipotesi di violazione da parte degli amministratori dell’obbligo di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale al verificarsi di una causa di scioglimento della società. Precisamente, la novella prescrive che il danno risarcibile «si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484».

Come si può agevolmente notare, il suddetto criterio opererà semplicemente in via presuntiva; inoltre, essendo qualificabile come presunzione semplice, le parti avranno facoltà di prova contraria.
Il principio testé esposto, peraltro, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, era già utilizzato nella prassi. La stessa giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che «per liquidare il danno derivante da una gestione della società condotta in spregio dell’obbligo […] dell’attuale 2486 c.c., il giudice può ricorrere in via equitativa […] al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali» (in tal senso, per ultima, Cass., 20 aprile 2017, n. 9983).

Dunque, il legislatore della riforma ha innovato il dettato normativo pur attenendosi ad un criterio che poteva già dirsi generalmente accolto dagli interpreti.

L’art. 377, comma 2, Codice della crisi, inoltre, consta di una seconda parte – che integra sempre l’art. 2486 c.c. –, nella quale si statuisce che, nel caso in cui manchino le scritture contabili o i netti patrimoniali non possano essere determinati a causa dell’irregolarità delle stesse, il danno debba essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella liquidazione giudiziale.

L’introduzione di una presunzione iuris et de iure esclude radicalmente, nel caso in cui non sia possibile ricostruire i valori di patrimonio netto della società a causa della mancanza o della irregolare tenuta della contabilità, la facoltà di provare che il danno derivante alla società dalla condotta degli amministratori sia inferiore alla differenza tra attività e passività.

Archiviato in: News 2019

Elexia - Avvocati & Commercialisti - Milano | Firenze | Roma | Madrid | Lisbona - PIVA: 10430080969

  • Elexia – Avvocati & Commercialisti | LinkedIn
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Modifica impostazioni cookies

Utilizziamo cookie tecnici e Cookie analitici di terze parti con dati non aggregati.

Consulta a questo link l'elenco dei cookie utilizzati da questo sito.

Leggi la nostra informativa sulla privacy

Panoramica privacy
elexia-privacy

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore.

Cookie tecnici

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie di Google Maps

Questi cookies permettono di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.

Cookie Policy

Per maggiori informazioni leggi la nostra Cookie Policy