Il comma 920 della L. n. 205/2017, ha modificato l’articolo 22, terzo comma, del DPR n. 633/1972 prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2018 , le spese per carburante per autotrazione saranno deducibili dal reddito e l’IVA sarà detraibile solo se gli acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate potranno essere individuati altri mezzi idonei oltre agli strumenti di pagamento sopra evidenziati.
In alternativa, il soggetto titolare di partita IVA potrà richiedere la fattura che, tuttavia, potrà essere solo in formato elettronico il cui obbligo è stato esteso nel caso di prestazioni rese nell’ambito della Pubblica amministrazione.
Per quanto precede, a decorrere dal 1° luglio 2018, la fattura sarà obbligatoria in formato elettronico:
- per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
- le cessioni di carburanti per autotrazione effettuati dai distributori stradali nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (è abrogata la scheda carburante);
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo codice CUP/CIG. Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.
In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’articolo 6, D.Lgs. n. 471/97.
E’ prevista l’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione, tuttavia la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili e viene abolita la scheda carburante.