Elexia, con il dottore Alberto Di Fresco ed il suo team, ha visto accogliere, da parte della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, la propria tesi in merito ad una questione assai controversa e, nello stesso tempo, avente notevoli implicazioni in tema di imposte indirette e dirette delle persone fisiche.
Nello specifico, oggetto del contenzioso era l’ambito di applicazione del regime agevolativo, previsto dall’art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011, della cedolare secca sugli affitti di immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
Sul punto, la prassi dell’Agenzia delle Entrate sostiene che la norma possa applicarsi esclusivamente alle locazioni ove entrambe le parti siano persone fisiche, fornendo un’interpretazione restrittiva del disposto di cui al comma 6 del citato articolo 3, del D. Lgs. n. 23/2011, il quale prevede che le agevolazioni “non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.”
D’altra parte, Elexia ha sostenuto la diversa tesi che la disciplina della cedolare secca sia applicabile a tutte le locazioni, di immobili abitativi effettuati da un privato, in qualità di locatore, a prescindere dallo status del locatario, sia esso privato, ovvero imprenditore, artista o professionista.
Nel tempo diverse sentenze si sono succedute in materia e, per ultimo, la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, con le sentenze n. 4736/22/19 emessa in data 9 ottobre 2019, n. 5302/5/19 e n. 5303/5/19 entrambe emesse in data 4 novembre 2019, ha confermato la correttezza della tesi di Elexia, chiarendo che “… non ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società”. Peraltro, con le due ultime sentenze citate, l’Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
La questione assume rilevanza sia in termini di minori imposte dirette (IRPEF e addizionali) la cui aliquota si riduce da un massimo di oltre il 43% fino ad un minimo del 10%, sia in termini di non debenza dell’imposta di registro del 2% annuo.