La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 1973/2020, illustra puntualmente le ragioni per le quali l’affitto di un’azienda decotta, in procinto di accedere alla procedura del concordato preventivo, non può essere sic et simpliciter riqualificato in cessione di azienda.
Nel caso di specie, l’affitto era una fase necessaria, non eludibile, al fine di giungere, senza assumere rischi irragionevoli, fino al momento in cui l’omologa del concordato avrebbe attribuito alla procedura stessa quella stabilità necessaria per potere infine effettuare l’acquisto dell’azienda, ormai esdebitata.
La tesi della indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, fondata sulla detta riqualifica, la quale a sua volta intendeva incidere sulla natura dell’operazione ai fini IVA (soggetto al tributo l’affitto, fuori campo la cessione), è stata pertanto ritenuta illegittima dai giudici milanesi.
La società contribuente è stata difesa dal Dott. Avv.to Paolo Franzoni, di Elexia.