La CTP di Milano, con 3 sentenze gemelle (CTP Milano, sez. 3, nn. 4543/4544/4545 del 03.07.17), respinge una tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale i rapporti finanziari regolati in conto corrente genererebbero una sopravvenienza attiva tassabile (nel caso, ovviamente, non rilevata in contabilità) al decorso del termine prescrizionale dalla loro apertura.
Una sopravvenienza attiva non ortodossa, quindi, secondo una teorizzazione piuttosto forzata che non viene accolta dalla CTP.
Quest’ultima, conformemente all’insegnamento della Suprema Corte, ha rilevato come nei rapporti regolati in conto corrente la prescrizione decorra dalla chiusura di quest’ultimo, e non in costanza del medesimo. Per il decorso della prescrizione, osserva ancora la Corte, occorrono elementi in concreto, mentre non sono sufficienti mere congetture.
La CTP rigetta quindi la tesi erariale anche sulla base degli elementi in fatto emersi nella fattispecie sottoposta al suo esame, dove le parti avevano continuato a regolare i loro rapporti in conto corrente, registrando le reciproche rimesse in contabilità, rilevando gli interessi ed iscrivendo i saldi in bilancio, attivi o passivi che fossero.
La tesi erariale non è stata quindi rigettata tanto in quanto non coerente con gli orientamenti prevalenti nelle premesse teoriche e, comunque, smentita da elementi in fatto di segno contrario.