Il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2017, si è pronunciato collegialmente sulla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3, fornendo due indicazioni estremamente rilevanti per gli operatori del settore: non è il giudice designato per la procedura a dover decidere se un bene o un credito rientri nell’attivo della stessa e, di conseguenza, l’impugnazione ai sensi dell’art. 14 quinquies, comma 1, l. n. 3 del 2012 non è lo strumento corretto per contestare l’irretrattabilità degli eventuali provvedimenti di assegnazione del quinto della retribuzione o della pensione.
In particolare con riguardo al rapporto tra liquidazione dei beni e quinti già pignorati e assegnati ed in riferimento all’opponibilità degli stessi, il Collegio ha escluso che il giudice designato per la procedura possa tracciare i confini dell’operato del liquidatore, decidendo cosa possa divenire parte dell’attivo della procedura.
Tale determinazione è la conseguenza della riflessione del Tribunale sul parallelismo tra procedura di cui all’art. 14 ter ss. l. n. 3 del 2012 ed il fallimento.
Nel decreto in parola si rileva che spetta soltanto al liquidatore – così come nel fallimento spetta al curatore – definire la massa attiva che sarà oggetto di liquidazione e successiva distribuzione tra i creditori.
La conseguenza di questo (fondamentale) assunto sta nel fatto che un creditore potrà dirsi pregiudicato dall’esclusione dei quinti di stipendio già assegnati solamente se dall’inventario e dal piano di riparto essi saranno esclusi.
Prima di questo momento, infatti, il pregiudizio del creditore sarà meramente potenziale. Solamente quando il pregiudizio diverrà concreto ed effettivo, con il piano di riparto, si potrà agire nelle sedi più opportune.
Avv. Daniele Portinaro
OCC Gestore della crisi – Tribunale di Milano