Unitamente al collega Roberto Ghini, il Dott. Avv. Paolo Franzoni, di Elexia Avvocati & Commercialisti, ha assistito il noto comico ed attore Natalino Balasso nel corso del procedimento instaurato dalla Procura del Tribunale di Venezia per il reato di diffamazione ex art. 595 cp. inizialmente ipotizzato a suo carico a seguito di denuncia da parte di persona nota e con un ruolo istituzionale apicale (la “persona offesa”).
La vicenda nasce a seguito della pubblicazione di un post da parte di un soggetto terzo, (successivamente rimosso e disconosciuto dallo stesso autore) ma che aveva dato modo all’artista di dare corpo alla sua vena satirica. Fatto che non era sfuggito al Governatore, il quale aveva dato mandato ai suoi legali per proporre querela per diffamazione.
L’artista, ignaro del clamore suscitato dalla vicenda, non aveva a sua volta cancellato il proprio post, anche dopo che il primo autore aveva disconosciuto la comunicazione originaria.
Del resto, l’attore aveva intimamente attribuito a tale post il mero contenuto di una legittima forma di satira, nei confronti di una persona con rilevante posizione pubblica, peraltro nell’ambito di un ripetuto contesto di critica, sempre satirica, più volte indirizzata dal comico verso il medesimo destinatario.
La vicenda attiene evidentemente alla libertà di espressione del pensiero ed ai limiti contrapponibili, in particolare il diritto della persona alla dignità e alla relativa tutela contro la diffusione di notizie non veritiere, amplificata dagli strumenti di comunicazione pubblica oggi disponibili.
In un tale contesto, è proprio il ruolo pubblico della persona offesa a determinare l’equilibrio tra i due valori sopra accennati, posto che un soggetto con un ruolo politico e di gestione della cosa pubblica deve, in un sistema democratico, sapere accettare l’esercizio del diritto di critica.
Nell’archiviare il procedimento, il GIP ha pertanto correttamente valorizzato il carattere satirico del commento con cui Balasso ha accompagnato il rilancio del post. Il GIP del Tribunale di Venezia, richiamando precedente giurisprudenza, ha quindi evidenziato che “la satira, in quanto forma d’arte e come tale svincolata da qualsivoglia giudizio nel merito, non postula la continenza della forma espositiva né la verità dei suoi contenuti; il bilanciamento con il diritto alla reputazione e all’onore della persona presa di mira va trovato (…) nella connessione con la dimensione pubblica di quest’ultima e (….), ove sia fondata su un dato falso, nella trasparenza del contesto, che deve essere di inequivoca inverosimiglianza”, tenendo altresì conto del carattere di personaggio comico e dissacrante che Balasso notoriamente impersona. Ha poi aggiunto il GIP che in un tale contesto non ha rilievo “la notizia (ancorché falsa) rilanciata in seconda battuta, quanto piuttosto l’effetto di schernire e umanizzare un potente, anzi uno dei soggetti più potenti nel contesto territoriale, politico e sociale del momento, anche per il tasso di consenso raggiunto”. Ha quindi ritenuto il GIP che l’esimente del diritto di critica in forma satirica scriminasse l’ipotizzato reato di diffamazione. La notizia è stata ripresa da stampa, nazionale e locale.
Venezia, Balasso querelato da Zaia: il Gip archivia l’accusa per il comico