Con la sentenza n. 123/2017, la CTP di Modena accoglie la tesi della difesa, secondo la quale le modifiche apportate dalla legge di stabilità del 2014 (l. 27.12.2013, n. 147) all’art. 101, TUIR, in materia di deducibilità fiscale delle perdite su crediti, hanno valore interpretativo.
La deducibilità fiscale delle perdite su crediti ha sempre rappresentato uno scoglio molto arduo per i contribuenti, dove soprattutto la Corte di Cassazione ha assunto posizioni molto rigide e pressoché insuperabili.
E’ quindi finalmente costruttiva la posizione di quella giurisprudenza di merito che, come la sentenza in questione, esprime posizioni più vicine alla realtà fattuale della attività economiche.
In particolare, nella fattispecie al ns. esame si riconosce, in relazione al periodo di imposta 2010, che la deduzione della perdita su crediti era consentita, ricorrendo contemporaneamente la cessione pro-soluto del credito ed elementi valutativi idonei a ragionevolmente dimostrare l’ormai definitiva perdita dell’ammontare pressoché integrale del medesimo, contesto poi confermato ex post dalla liquidazione della società debitrice senza possibilità di recupero alcuno.
Osserva poi il Collegio Giudicante che tale assetto esegetico, comunque già ricavabile dal contesto normativo precedente, è stato ulteriormente confermato dalle dette modifiche, appunto intervenute successivamente al 2010 ed alle quali può essere attribuito valore interpretativo.
In questo senso, pertanto, anche per il passato possono essere superate le più rigide posizioni della giurisprudenza di legittimità, offrendo quindi una concreta possibilità di difesa ai contribuenti colpiti da provvedimenti impositivi dell’Agenzia delle Entrate aventi analogo contenuto.
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