Il decreto legge c.d. Rilancio 2, è stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Il Governo ha prorogato alcune misure introdotte con i precedenti decreti – principalmente funzionali a permettere la continuazione delle attività societarie in sicurezza – e ha emanato nuove disposizioni finalizzate al supportare l’attività delle imprese in questo momento di crisi.
Art. 59
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
“È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui al comma 1.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure: a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2 e 3, non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi”.
Con l’articolo in commento il legislatore ha inteso sostenere le attività commerciali esercitate nei centri storici delle città a forte vocazione turistica, specie con riguardo ai cittadini residenti all’estero, che quest’anno hanno risentito in modo particolare delle previsioni restrittive emanate per arginare la diffusione della pandemia da Covid-19.
Viene dunque effettuata una prima differenziazione in favore dei centri abitati che storicamente sono stati meta di turismo internazionale: solo coloro che esercitano attività in questi potranno godere del beneficio previsto con il c.d. decreto Rilancio 2. A tal fine, la discriminante per distinguere le città interessate dalla previsione sono le presenze di cittadini stranieri rilevate dalle amministrazioni pubbliche.
Peraltro, tali città debbono possedere una particolare connotazione: essere capoluogo di provincia o città metropolitana.
Come detto, l’attività imprenditoriale, per poter usufruire del contributo a fondo perduto deve avere ad oggetto la vendita di beni o di servizi al pubblico e deve essere esercitata nelle «zone A» delle città.
Il legislatore, opportunamente, quando deve delineare i soggetti destinatari del beneficio, non indica società ma si riferisce più in generale a «soggetti esercenti attività di impresa», indipendentemente dalla forma con cui quest’ultima viene esercitata (impresa individuale o impresa collettiva, ma, con ogni probabilità, anche altri enti per cui l’impresa costituisce attività secondaria).
Oltre a quanto descritto, per godere del beneficio è necessario che l’impresa abbia avuto significative ripercussioni sotto il profilo economico (calo di fatturato di due terzi rispetto al mese di giugno dell’anno 2019).
Inoltre, del tutto analogamente a quanto già stabilito dall’art. 25 del c.d. decreto Rilancio, l’ammontare del contributo a fondo perduto – determinato in percentuale sulla differenza di fatturato tra il mese di giugno 2019 e il mese di giugno 2020 – sarà parametrato ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso: quanto più il fatturato sarà stato elevato, tanto più si ridurrà il valore percentuale sulla base del quale calcolare il contributo (e viceversa).
Vengono anche stabiliti importi minimi e massimi del contributo di cui all’art. 59 d.l. n. 104 del 2020.
Art. 71
Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
“Alle assemblee delle società per azioni, delle società accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
Considerata la proroga dello stato emergenziale al 15 ottobre 2020, il legislatore, per permettere che le riunioni assembleari continuino a tenersi in sicurezza, ha differito l’efficacia nel tempo della previsione contenuta nell’art. 106 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, così come successivamente convertita in legge.
Come si ricorderà, il c.d. decreto Cura Italia ha permesso che, nelle società di capitali, le assemblee sociali fossero effettuate anche in assenza di un intervento fisico dei soci (o di loro delegati), anche in deroga alle previsioni statutarie sul punto.
L’intervento dei soci in assemblea, infatti, veniva espressamente consentito mediante mezzi di telecomunicazione, con la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto in via elettronica ovvero per corrispondenza.
Con la misura contenuta nell’art. 71 d.l. 14 agosto 2020, n. 104, dunque, si stabilisce che la disciplina straordinaria trovi applicazione per tutte le assemblee convocate – si presume anche solamente in prima convocazione – entro la data del 15 ottobre 2020. In altre parole, come già avveniva in applicazione dell’106 d.l. n. 18 del 2020, essenziale è che la data fissata per l’assemblea sia un giorno antecedente al 15 ottobre 2020 e non che l’avviso di convocazione sia trasmesso entro la predetta data.
Giova evidenziare che le stesse considerazioni formulate sull’art. 106 d.l. n. 18 del 2020 con riguardo alla necessaria compresenza nel medesimo luogo di presidente e di segretario (o del notaio) valgono anche per l’art. 71 d.l. n. 104 del 2020. Si rinvia, pertanto, all’articolo pubblicato nel mese di marzo (link).
In ultimo, ci si interroga sull’effettiva necessarietà della proroga appena commentata, essendo già stato dilazionato proprio al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza (termine ultimo dell’applicazione della misura straordinaria in commento).
Art. 72
Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi
“Le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020”
Il legislatore, con la misura in commento, ha prorogato sino al 15 ottobre 2020, in ragione della perdurante situazione emergenziale, le previsioni contenute nel decreto legge c.d. Liquidità e nel decreto legge c.d. Rilancio, che avevano rispettivamente ad oggetto la sottoscrizione dei contratti bancari e assicurativi nonché dei contratti di investimento.
Per ragioni di agevolare la stipulazione dei contratti appena indicati, la previsione equipara alla forma scritta tutti i negozi che vengono conclusi a distanza con il consenso del cliente espresso attraverso lo strumento della posta elettronica non certificata, purché al messaggio di posta sia allegato un documento di riconoscimento e nel testo venga indicato in modo certo il contratto che si intende sottoscrivere.
Tale messaggio di posta elettronica non certificata dovrà essere conservato insieme al contratto con modalità tali da garantirne “la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità”.
Pare lecito interrogarsi sulla necessarietà della disposizione, essendo già previsto dall’art. 4 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 e dall’art. 33 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 che le misure straordinarie trovassero applicazione dall’entrata in vigore del provvedimento normativo al termine del periodo di emergenza epidemiologica, il quale è stato recentemente prorogato proprio al 15 ottobre 2020.