Le bevande cd. spiritose, cioè le bevande con titolo alcolometrico minimo del 15 %, sono l’oggetto del nuovo regolamento adottato lo scorso 9 aprile 2019, che abrogherà, sostituendolo, il Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche di tali bevande.
L’obiettivo è quello di garantire una maggiore trasparenza nell’etichettatura in tutto il territorio dell’UE e assicurare un certo grado di armonizzazione di alcuni aspetti, ad esempio il contenuto massimo di zucchero.
La misura coinvolge direttamente l’Italia, ed in particolare due prodotti di eccellenza conosciuti dai consumatori con un nome differente rispetto alla nomenclatura adottata dal precedente Regolamento (n. 110/2008), la cui origine geografica è riconducibile rispettivamente alla Sicilia e al Veneto.
Infatti, prima di tale modifica, il liquore prodotto a Marsala (in Sicilia), comunemente conosciuto come “Grappa di Marsala”, veniva indicato con “Acquavite di vinaccia”. Ed ancora, lo “Slivovitz del Veneto”, veniva indicato con “Acquavite di frutta”.
La nuova nomenclatura rispetta quanto previsto dalla normativa sull’origine geografica dei prodotti, la quale assolve una funzione di garanzia rispetto alla provenienza geografica, consentendo al consumatore di associare al prodotto qualità e caratteristiche tipiche di quella zona e sinonimo di eccellenza.
L’adozione del nuovo Regolamento rientra nel progetto comunitario di coesione delle normative e tutela del settore agro-alimentare.