Nel concordato preventivo con assuntore non trova applicazione il disposto di cui all’art. 163 bis L.F.
E’ questo il principio sancito dal Tribunale di Milano che, chiamato a valutare l’ammissione di una società ad un concordato preventivo in continuità aziendale “indiretta” per il tramite di un affitto – ponte anteriore alla domanda di concordato stessa, in una recente pronuncia (Tribunale di Milano, Decreto 13 dicembre 2018 – Presidente dott.ssa Alida Paluchowski) ha espressamente evidenziato la mancata sottoposizione del concordato con assuntore alle procedure competitive ex artt. 163 bis, 182 e 107 L.F.
Il principio in parola muove dalla considerazione che nel concordato con assuntore – sia esso liquidatorio con cessione dei beni o in continuità aziendale – ci si trovi di fronte ad una successione universale e ad una sostituzione nel patrimonio del debitore liberato, con conseguente assunzione, non solo della posizione attiva, ma anche del passivo da soddisfare nei limiti della percentuale offerta ai creditori.
Proprio il fatto che non si tratti di un mero acquisto di un complesso aziendale ad un determinato corrispettivo “bene contro prezzo” – ha precisato il Tribunale di Milano – comporta l’affrancamento dalla necessità di avviare un procedimento competitivo nell’accezione di cui all’art. 163 bis L.F.
Con il Decreto sopra evidenziato, si consolida così l’orientamento della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano che, già in una precedente pronuncia, aveva espressamente sancito che la proposta di concordato con assuntore “(…) non comporta la sottoposizione dell’acquisizione del patrimonio a procedure competitive di cui al 163 bis e, o al 182 L.F. ispirate alla logica di cui agli artt. 107 e seguenti L.F. poiché si reputa che tale effetto di legge sia escluso concettualmente dal ruolo dell’Assuntore (…)” (Tribunale di Milano, Decreto 15 giugno 2017 – Presidente dott.ssa Alida Paluchowski).
A tale principio si è, peraltro, allineato anche il Tribunale di Monza che, con decreto del 31 ottobre 2018, ha aperto una procedura di concordato preventivo con assuntore in continuità aziendale (Presidente dott.ssa Caterina Giovanetti, Giudice Relatore, dott. Alberto Crivelli), confermando l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 163 bis L.F. ai concordati preventivi con assunzione.
Il Tribunale di Monza ha espressamente rilevato come l’art. 163 bis L.F., pur avendo definitivamente sottratto all’imprenditore la facoltà di trasferire senza gara competitiva il proprio patrimonio soggetto al controllo degli organi della procedura, non possa ritenersi applicabile al caso in cui il trasferimento di beni aziendali avvenga in favore dell’assuntore a fronte dell’evidente “ontologica differenza tra colui che offre l’acquisto di uno o più beni e l’assuntore, che di fatto succede e diviene sostituito nella posizione attiva ma anche passiva dell’azienda in concordato”.