Un finanziamento erogato in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato ai sensi dell’articolo 182-bis L.F., al fine di vedersi riconosciuta la natura prededucible ai sensi degli articoli 182-quater o 182-quinquies L.F. deve necessariamente essere erogato prima dell’omologa dell’accordo.
È questo il principio che emerge dal decreto di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, recentemente emesso dal Tribunale di Milano per una società quotata presso Borsa Italiana, alla cui presentazione ha partecipato, in qualità di attestatore, il dottor Alberto Di Fresco, di Elexia avvocati & commercialisti.