Pochi giorni prima della data fissata per l’entrata in vigore delle nuove norme (1 luglio 2018), con il D.L. n. 79 del 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2018, l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione (effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione) è stato prorogato al 1° gennaio 2019.
In conseguenza di quanto precede, fino al 31 dicembre (salvo ulteriori proroghe), i soggetti titolari di partita IVA che acquisteranno carburante per autotrazione, potranno optare per una delle seguenti alternative:
- la fattura elettronica (sempre che il gestore sia in grado di emetterla);
- la scheda carburanti (per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili);
- il pagamento con strumenti tracciabili.
Con riferimento alla scheda carburanti, è necessario tenere presente che, poiché l’obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità dell’IVA/deducibilità del costo, non è stato rinviato, esso entrerà in vigore il prossimo 1 luglio 2018, pertanto, da detta data, non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti.
La terza opzione, appunto, è quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili (peraltro, come detto, obbligatori per la detraibilità/deducibilità) utilizzando quindi, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.), senza necessità di compilare la scheda carburanti.
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Si ritiene opportuno precisare che nessuna proroga è stata prevista per la fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.
In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.