1_ Sono obbligato a chiudere l’azienda?
Solo se lo impone un provvedimento della pubblica autorità. A titolo esemplificativo, è il caso delle aziende con unità produttive all’interno dei comuni della cd. zona rossa per il periodo dal 23 febbraio all’8 marzo 2020; oppure, ormai su tutto il territorio nazionale, è il caso dei musei, dei cinema, delle palestre, dei centri benessere, dei ristoranti, dei bar e di tutte le attività commerciali al dettaglio (ad eccezione di quelle fatte salve dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020).
2_I dipendenti possono continuare a venire al lavoro in azienda?
La regola generale è che tutti i dipendenti che possono svolgere la prestazione lavorativa da casa, mediante l’utilizzo di modalità di lavoro agile (“smart-working”), devono essere incentivati a farlo.
Per i dipendenti che devono necessariamente rendere la loro prestazione all’interno dei locali dell’azienda (come chi lavora all’interno di impianti di produzione o all’interno di supermercati o ipermercati) occorre che vengano adottate tutte le misure necessarie alla sanificazione degli ambienti e dei dispositivi utilizzati dai lavoratori, oltre che i necessari protocolli di sicurezza anti-contagio, tra cui in primis il rispetto della distanza interpersonale di un metro, l’accesso contingentato agli spazi comuni e il divieto delle riunioni non indifferibili.
3_Devo continuare a pagare regolarmente la retribuzione ai dipendenti?
Sì, anche nel caso di riduzioni dell’attività riconducibili alla situazione generale di crisi determinata dall’emergenza COVID-19 e dalle misure di contenimento attuate dalla pubblica autorità. A titolo esemplificativo, pertanto, un’agenzia di viaggi o un tour operator non potrà decidere di non pagare i propri dipendenti perché il suo fatturato ha avuto un drastico calo, nemmeno se decidesse di tenerli a casa per tale ragione.
Analogamente, permane l’obbligo retributivo nei confronti dei dipendenti che ricevono la direttiva di rimanere a casa in via precauzionale, ad esempio perché sono venuti in contatto con referenti di aziende clienti all’interno delle quali ci siano stati casi di contagio.
Discorso diverso potrebbe valere solo nel caso in cui la chiusura dell’azienda o l’impossibilità di ricevere la prestazione di alcuni lavoratori sia stata imposta da un provvedimento della pubblica autorità (vedi 1.), ipotesi che possono configurare sospensioni del rapporto di lavoro non imputabili al datore di lavoro e non prevedibili né evitabili da quest’ultimo, potenzialmente idonee – come tali – ad esonerare il medesimo datore dall’obbligazione retributiva.
4_Come gestisco i dipendenti in “quarantena”?
I dipendenti per cui risultino confermati contatti stretti con persone contagiate da COVID-19 (ad esempio, nel caso di contagio di uno stretto congiunto) devono rimanere a casa in regime di quarantena con sorveglianza attiva.
La quarantena deve considerarsi equiparata alla malattia dal punto di vista del trattamento economico e normativo.
5_Posso imporre l’utilizzo delle ferie e dei permessi non goduti ai dipendenti?
Tra le misure di contenimento raccomandate alle aziende dai provvedimenti in vigore c’è quella di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti.
Occorre tenere presente, tuttavia, che la cd. fruizione forzata di ferie e permessi non è sempre consentita e la gestione concordata rimane comunque la strada da preferire. A questo proposito, si segnala che in alcuni casi gli accordi con i sindacati per l’accesso agli ammortizzatori sociali prevedono come condizione standard lo smaltimento di ferie e permessi residui al 31 dicembre dell’anno precedente.
6_I dipendenti che abbiano i figli a casa per la chiusura delle scuole godono di qualche tutela particolare?
Sì, per i figli di età fino a 12 anni possono godere di un periodo di congedo, anche frazionato, non superiore a 15 giorni e coperto dall’INPS con un’indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa, i genitori possono ricevere un bonus di 600 euro per la fruizione di servizi di baby-sitting. Per i figli tra i 12 ai 16 anni è previsto un periodo di congedo di uguale durata, senza copertura indennitaria e senza diritto alternativo al bonus baby-sitting. Per i figli con disabilità grave accertata non valgono i limiti di età.
7_Esistono degli ammortizzatori sociali per attutire i danni subiti a causa dell’emergenza COVID-19?
Sì, è stato confermato che le misure messe in campo sono le seguenti:
- le aziende ammesse per legge alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (cd. CIGO), che abbiano sospeso o ridotto l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono ottenere dall’INPS il relativo trattamento di integrazione salariale;
- analogamente, le aziende non ammesse alla CIGO ma che versano la contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale dell’INPS (cd. FIS), o ad altri Fondi di Solidarietà, purché abbiano più di 5 dipendenti possono ottenere l’erogazione dell’assegno ordinario;
- è previsto, infine, che le aziende per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (cd. CIGD) previo accordo con i sindacati, che però non è necessario qualora le aziende abbiano fino a 5 dipendenti.
L’importo garantito dal trattamento di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione di riferimento, nel limite dei massimali previsti per legge, ed il periodo coperto decorre dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.
L’erogazione del trattamento è garantita nel limite delle coperture finanziarie stanziate e secondo l’ordine di presentazione delle relative domande.
8_Posso fare dei licenziamenti in conseguenza della situazione di crisi in corso?
No, a partire dal 17 marzo 2020 e per i successivi 60 giorni (salve ulteriori successive proroghe) al datore di lavoro è vietato effettuare licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali determinati da ragioni di natura economico – organizzativa. Nel medesimo periodo sono anche sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Resta ferma la facoltà di licenziare per ragioni di natura disciplinare o per altre causali specifiche (ad esempio, per superamento del periodo di comporto o per mancato superamento del periodo di prova).