A partire dal 2 marzo 2020, sono in vigore le misure urgenti varate dal Governo italiano con il DL 2 marzo 2020, n. 9, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fornire un primo sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese.
Con il presente articolo si forniscono una serie di prime considerazioni sui contenuti dell’art 28, intitolato “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici” di diretta incidenza anche sul sistema del trasporto aereo. In queste ore, infatti, sono circolati tutta una prima serie di comunicati-stampa e prese di posizione di diverse associazioni nonché di operatori del settore, che si reputa utile vengano ricondotte all’effettiva situazione di emergenza attualmente in essere. Non siamo ancora in presenza di una pandemia ma, certamente, da un punto di vista di diritto, si può validamente far riferimento a una situazione di forza maggiore in tutti i casi tipicizzati nel comma 1, dell’art. 28 del DL n. 9/2020.
Nello specifico bisogna tener ben presente che la norma in questione è stata validamente qualificata quale norma di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 e dell’art 17 della Legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e che la stessa non ha carattere generale, ma riguarda specificamente solo le ipotesi e i casi ivi contemplati, senza possibilità di interpretazione analogica e/o estensiva.
Ferma la sua diretta cogenza nel nostro ordinamento giuridico, si segnala come le specifiche ipotesi di rimborso ivi contemplate siano validamente opponibili anche ai vettori di diritto comunitario che in Italia sono soliti disciplinare i contratti di trasporto aereo secondo le norme dei loro ordinamenti giuridici. La possibile eccezione della non applicabilità nei loro confronti sia dell’art. 1463 cod. civ. che delle norme vigenti in Italia si scontrerebbe inesorabilmente con la valenza giuridica, soprattutto nei Paesi anglosassoni, del principio di forza maggiore nonché con il carattere universale del Regolamento (CE) n. 593/2008, essendo l’art. 28 del DL 2 marzo 2009 n. 9 applicabile anche nell’ipotesi di differenti leggi nazionali richiamate nei contratti di trasporto.
Le misure varate con l’art. 28 del DL n. 9/2020 sono peraltro trasversali, in quanto hanno l’obiettivo di fornire un sostegno tanto agli utenti dei mezzi di trasporto quanto ai vettori aerei che agli operatori del settore, trattandosi di ipotesi di rimborso derivanti non da inadempimento di una delle parti ma da situazioni nell’immediato imprevedibili e che si ripete, in questa fase, possono ben tipicizzarsi quali eventi di forza maggiore.
Si segnala, infine, che gli stessi vettori che in queste ore stanno riducendo i voli o tagliando delle tratte offrendo il mero rimborso dei biglietti ed invocando la situazione imprevedibile e/o di forza maggiore venutasi a determinare, ben difficilmente potrebbero eccepire l’insussistenza di una similare fattispecie di forza maggiore a favore dei passeggeri in tutti le ipotesi specificamente previste dall’art. 28 del DL n. 9/2020.
L’unico problema potrebbe essere quello connesso ai costi ed alle difficoltà di implementazione delle previsioni del richiamato art. 28, nei casi improbabili di comportamenti ostruzionistici da parte di vettori di diritto comunitario, ma si è certi dell’alta professionalità e serietà di tutti gli operatori della filiera del trasporto aereo che, viceversa, infrangerebbero una disposizione di legge loro opponibile. Ovviamente nella differente ipotesi di vettori di diritto straniero dovrà, caso per caso, valutarsi l’opponibilità nei loro confronti delle richiamate disposizioni
Alleghiamo il testo integrale dell’Art. 28, DL 2 marzo 2020, n° 9.