Fissate le nuove percentuali di partecipazione al reddito imponibile degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi, conseguiti da soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni di enti non residenti (D.M. Economia 26 maggio 2017).
La rideterminazione delle percentuali si è resa necessaria a seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
La percentuale è calcolata in modo tale che la somma dell’Ires pagata dalla società e dell’Irpef pagata dal socio sia pari al 43% del reddito della società al lordo dell’Ires.
Questo, però, comporta un incremento del prelievo Irpef sul socio.
Per i dividendi e proventi assimilati, le nuove percentuali si applicano a quelli formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 da parte della società che distribuisce il dividendo. In particolare concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%:
- Gli utili e proventi derivanti da partecipazioni “qualificate” , strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non nell’esercizio di impresa;
- resta ferma l’imposta sostitutiva del 26% sull’utile lordo per le partecipazioni non qualificate.
Per le plusvalenze e minusvalenze le nuove aliquote si applicano, invece, a quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2018; in caso di percezione dilazionata di corrispettivi derivanti da cessioni fatte prima di tale data, continua ad applicarsi la vecchia percentuale. In questo caso si è data rilevanza al momento del realizzo e non a quello della percezione del reddito, come normalmente accade quando cambia il regime fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria. Per le plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa, la nuova quota di imponibilità è la stessa applicata agli utili (58,14%).
Per quelle realizzate da società di persone ovvero da società di capitali con i requisiti per l’applicazione del regime di trasparenza è prevista una percentuale di esenzione del 41,86% (corrispondente all’imponibilità del 58,14%).