L’11 luglio 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la “Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”, il cui termine per il recepimento nazionale è stato fissato al 1° agosto 2021.
Con questa nuova normativa europea, tutte le società a responsabilità limitata potranno essere costituite online sulla base di modelli di atti costitutivi predefiniti e disponibili su internet. Tali procedure, che resteranno in ogni caso alternative rispetto alla ordinaria costituzione della società per atto pubblico, non saranno invece utilizzabili né per la costituzione di società per azioni, né per quelle di persone.
Difatti, il nuovo art. 13 octies della Direttiva (UE) 2017/1132 prevede che la costituzione delle società “possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi ad una autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione on line della società compresa la redazione dell’atto costitutivo della società”.
È pertanto evidente che la finalità della normativa in commento sia proprio quella di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche ed oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese.
Rimane inteso che, trattandosi di una Direttiva, la disciplina europea dovrà essere necessariamente oggetto di recepimento a livello nazionale e, pertanto, la relativa corretta applicazione è demandata ai singoli Stati membri: occorrerà, dunque, attendere il termine del 1 agosto 2021 per vedere come il legislatore nazionale disciplinerà concretamente in Italia la costituzione online delle società a responsabilità limitata, anche mediante la predisposizione della relativa modulistica.
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