Con il D.L. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio, vengono adottate ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito vengono riassunte le principali norme in materia fiscale, entrate in vigore il 19 maggio 2020.
Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP
Non risulta dovuto il saldo dell’IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (per le società con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre, si tratta dell’importo in scadenza il 30/06/2020).
Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per le società con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre, si tratta dell’importo in scadenza il 30/06/2020).
Tale norma si applica alle imprese ed ai lavoratori autonomi con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni. Non si applica, invece alle banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.
Resta fermo il versamento degli acconti per l’anno 2019.
Si specifica che rimane valido quanto previsto dall’art. 20 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), quindi per l’anno d’imposta 2020 non si applicano sanzioni ed interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti d’imposta IRPEF, IRES ed IRAP qualora l’importo versato non sia inferiore al 80% della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione per l’anno d’imposta 2020 (80% del metodo previsionale).
Appare opportuno precisare l’interpretazione più attendibile della norma, invero formulata in maniera assai criptica, indica che:
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, lo stralcio riguarda, se esistente, il maggior importo del costo annuale IRAP, rispetto agli acconti dovuti, sulla base del metodo storico;
- per il periodo di imposta successivo, l’IRAP determinata in base alle disposizioni ordinarie, deve essere ridotta dell’importo pari al primo acconto che, sulla base della norma in commento, è definitivamente stralciato.
Si precisa che, dalle indicazioni fino ad oggi emerse, sembrerebbe consentito, alle società che non hanno ancora approvato il bilancio, di non inserire in contabilità il costo dell’IRAP non dovuta.
In considerazione della peculiare modalità di calcolo dello stralcio, che agevola sostanzialmente in maniera casuale i contribuenti, non appare irragionevole sostenere che possa emergere un vizio di legittimità costituzionale della norma.
Per quanto riguarda l’IRES, ulteriormente di specifica che, qualora la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, quindi entro il 31/07/2020, oppure entro il 31/08/2020 con la maggiorazione dello 0,4%.
Art. 38 Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative
Per sostenere le start up innovative, per l’anno 2020 sono destinati alcuni fondi, con le modalità che alcuni decreti ministeriali prevederanno, destinati alle start up innovative, sotto forma di contributi a fondo perduto, strumenti finanziari partecipativi, finanziamenti agevolati ed altri interventi.
Ulteriormente è stata incrementata al 50% la detrazione, dall’IRPEF, della somma investita, nel limite massimo di 100.000 euro, dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Anche in tal caso la disposizione è subordinata all’adozione di un decreto attuativo.
Art. 50 Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento
Nell’ambito dell’agevolazione del super-ammortamento, la data entro cui l’investimento deve essere effettuato, è prorogato al 31 dicembre 2020 (in precedenza il termine era del 30 giugno).
Art. 72 – Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
Tale articolo modifica, tra gli altri, l’art. 23 del D.L. n. 18/2020 c.d. Cura Italia.
E’ previsto l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting da euro 600 a euro 1.200 e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato, direttamente dal richiedente, per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Per medici e infermieri e tutti i lavoratori, pubblici e privati della sanità e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico il bonus ammonta ad euro 2.000.
Può essere utilizzato anche per pagare le rette dei centri estivi o di tutti quei servizi per l’infanzia presenti sul territorio e destinati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020. Non è compatibile con il bonus asilo nido.
Art. 78 – Nuove indennità favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
E’ esteso ai mesi di aprile e maggio 2020 il bonus riconosciuto ai professionisti iscritti a casse di previdenza diverse dall’INPS (enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) a condizione che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che non siano titolari di pensione.
Rispetto a quanto stabilito in precedenza non viene più richiesto il requisito dell’iscrizione in via esclusiva a tale casse di diritto privato.
Si specifica che il presente articolo non menziona l’importo dell’indennità per i mesi di aprile e maggio ma sembra comunque essere pari ad 600 euro, così come nulla è previsto in merito ai requisiti che consentono l’accesso i quali parrebbero confermati in coerenza a quanto avvenuto a marzo. Sul punto esistono comunque numerose incertezze anche in virtù di quanto previsto per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Le specifiche modalità di erogazione dell’indennità sono demandate ad appositi decreti ministeriali.
Art. 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
Per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS, sono riconosciute alcune indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, come di seguito esposto.
Bonus di 600 euro per il mese di aprile 2020 per liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Bonus di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19/05/2020, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Il soggetto beneficiario deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei suddetti requisiti. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra.
Bonus di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19/05/2020.
Bonus di 600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata INPS.
Bonus di 600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data del 17/03/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 19/05/2020.
Bonus di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data del 17/03/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 19/05/2020.
Bonus di 500 euro per il mese di aprile 2020 per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
I bonus sopra menzionati non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda.
I bonus sopra menzionati non sono compatibili con il reddito di cittadinanza pari o superiore a quello del bonus stesso.
Risulta possibile richiedere il bonus di 600 euro per il mese di marzo, come da D.L. 18/2020, entro quindici dalla data di entrata in vigore del presente decreto (19/05/2020).
Si precisa che le categorie di lavoratori indicate nel D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che hanno già percepito l’indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere l’indennità di 600 euro per il mese di aprile senza presentare una nuova domanda (comunicato INPS 21/05/2020).
Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici beneficiano della detrazione fiscale del 110%. Inoltre, il periodo di detrazione si accorcia a 5 anni, anziché 10.
Di seguito si elencano le tipologie di intervento:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, l’intervento deve riguardare almeno il 25% della superficie dell’edificio. Il tetto di detraibilità è di 60 mila euro.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, di classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. L’ammontare complessivo delle spese detraibili non deve essere superiore a 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo di 30 mila euro.
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020, per un massimo di 80.000 euro. A titolo esemplificativo si tratta del rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema). Un successivo decreto del MISE, di concerto con il MEF, identificherà ulteriori soggetti aventi diritto ed investimenti ammissibili all’agevolazione.
Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
La disposizione introduce in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, successivamente richiamate, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le detrazioni fiscali menzionate sono correlate ad interventi di:
- recupero patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero di facciate di edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
Si rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni, per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, da effettuarsi in via telematica.
Art. 123 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa
Vengono soppressi gli aumenti delle aliquote IVA dal 10% al 12% e dal 22% al 25%, previsti in origine in diversi momenti.
Art. 124 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Gli acquisti di determinati beni utili a far fronte alla presente emergenza sanitaria risultano esenti IVA fino al 31/12/2020. Successivamente sugli stessi beni sarà applicata l’IVA al 5%. A titolo esemplificativo si tratta di beni quali ventilatori polmonari, umidificatori, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti.
Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Viene istituito, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del terzo del settore, un credito d’imposta, fino a un massimo di 60 mila euro pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e per l’acquisto degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi).
Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta ovvero in compensazione tramite F24 ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Un provvedimento delle Entrate definirà le disposizioni applicative.
Art. 126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi – 1
Vengono apportate modifiche al D.L. n. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità con conseguente proroga al 16/09/2020, in unica soluzione o in 4 rate mensili, delle scadenze di seguito riportate.
Rientrano i seguenti soggetti:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con sede in Italia con compensi inferiori a 50 milioni di euro per l’anno d’imposta 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto al mese di marzo e aprile 2019;
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con sede in Italia con compensi superiori a 50 milioni di euro per l’anno d’imposta 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto al mese di marzo e aprile 2019;
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con sede in Italia che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019;
I versamenti riguardano:
- ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente ed assimilato (si evidenzia che non sono comprese le ritenute alla fonte su redditi da lavoro autonomo);
- ritenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l’assicurazione obbligatoria.
I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019 che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta per i ricavi e compensi percepiti dal 17/03/2020 al 31/05/2020 a condizione che nel mese precedente (marzo o aprile, rispettivamente) non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Art. 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi – 2
Vengono apportate modifiche all’art. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia con conseguente proroga al 16/09/2020, in unica soluzione o in 4 rate mensili, delle seguenti scadenze:
- 61: ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente ed assimilato, contributi e premi in scadenza nel periodo compreso tra il 02/03/2020 ed il 30/04/2020 nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 per i soggetti operanti in particolari settori, prevalentemente in quelli connessi al turismo, allo spettacolo, all’organizzazione di eventi, al gioco, alla somministrazione di alimenti e bevande, al trasporto di persone e merci, alle ONLUS ed allo sport in scadenza nel periodo compreso tra il 02/03/2020 ed il 30/04/2020
- 62: ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente ed assimilato, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria e IVA in scadenza nel periodo compreso tra 08/03/2020 ed il 31/03/2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro conseguiti nel 2019.
Art. 137 Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
Sono stati riaperti i termini per affrancare il valore delle partecipazioni (non qualificate) non detenute in regime d’impresa, ampliando la disposizione agevolativa ai beni posseduti al 1° luglio 2020 (in precedenza al 1° gennaio 2020).
Analogamente, la data entro la quale procedere all’asseverazione della perizia (da parte di un professionista) ed al versamento dell’imposta sostitutiva (sempre con aliquota indifferenziata all’11%) è stata posticipata al 30 settembre 2020 (in precedenza al 30 giugno 2020).
Art. 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Viene prorogata al 01/01/2021 la non applicazione della sanzione per coloro che non hanno modo di dotarsi un registratore di cassa telematico o di utilizzare la procedura web per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità degli esiti dei controlli automatizzati e formali di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972, in scadenza tra il 08/03/2020 ed il 18/05/2020, sono prorogate al 16/09/2020 in unica soluzione o in quattro rate mensili. Sono aggiunte anche le stesse scadenze tra il 19/05/2020 ed il 31/05/2020.
La stessa proroga vale anche nel caso di versamento rateale degli importi.
Si specifica che rientrano anche gli avvisi bonari, non compresi, invece, nei decreti precedenti (art. 68 D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia).
Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
Viene sospesa per tutto l’anno 2020 la norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, devono essere preventivamente compensati i debiti a ruolo con il credito d’imposta.
Art. 147 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
Per l’anno 2020 viene elevato a 1 milione di euro il limite dei crediti utilizzabili attraverso l’istituto della compensazione oppure rimborsabili in conto fiscale.
Art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta
Sono prorogati i termini di versamento, in scadenza nel periodo dal 09/03/2020 al 31/05/2020, delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di imposta e avvisi di liquidazione. Andranno versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o in quattro rate mensili di pari importo. Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza, in scadenza nel periodo compreso tra il 09/03/2020 e il 31/05/2020, è prorogato al 16/09/2020 anche il termine per notificare il ricorso introduttivo in commissione tributaria.
Art. 159 – Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730
Per quest’anno vi è la possibilità di presentare il 730/2020 “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta per non gravare i datori di lavoro dei rimborsi da conguaglio.
Art. 176 – Tax credit vacanze
E’ previsto un bonus fino a massimo 500 euro a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 40 mila euro, per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast. L’incentivo è utilizzabile, dal 01/07/2020 al 31/12/2020, fruibile per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% sotto forma di detrazione d’imposta.
Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
E’ abolito il versamento della prima rata dell’IMU, in scadenza il 16/06/2020, dovuta per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi si svolgono. L’esenzione spetta anche per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e per gli immobili degli stabilimenti termali.
Art. 181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
Non risulta dovuto il pagamento della Tosap e della Cosap per ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, che siano titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 01/05/2020 fino al 31/10/2020. Le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate, fino al 31/10/2020, mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria per via telematica.
Art. 186 – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
E’ stato incrementato dal 30% al 50% del valore degli investimenti il “bonus pubblicità” spettante alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Altre disposizioni
La circolare n. 11/E del 06/05/2020 chiarisce che possono considerarsi spese sanitarie detraibili dal reddito delle persone fisiche (nella misura del 19% e per importi superiori ad euro 129,11) anche le spese sostenute per l’acquisto di disposizioni di protezione individuale, come le mascherine. Nella fattura o nello scontrino deve essere specificato che trattasi di prodotti a marcatura CE, in mancanza di tale dicitura è necessario conservare l’ulteriore altra documentazione che attesti la marcatura CE.