Con il D.L. n. 149/2020 c.d. Decreto Ristori bis, vengono adottate ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito vengono riassunte le principali norme in materia fiscale, entrate in vigore il 9 novembre 2020, adottate a favore dei soggetti interessati dalle recenti misure restrittive messe in atto con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 (individuati attraverso i codici ATECO), tra cui: impianti di risalita delle stazioni sciistiche, alberghi, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema e taxi.
Art. 1 e 2 – Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. 137/2020 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali
Vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo previsto dal D.L. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), che è adesso riconosciuto anche agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.
Al fine di individuare le attività che beneficiano del contributo, è necessario avere riguardo all’allegato 1 del citato D.L. n. 149/2020, qui prodotto e che fornisce l’elenco di codici Ateco rilevanti.
La misura del contributo è superiore per le attività svolte nelle aree del territorio nazionale, caratterizzati da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni) se inserite nell’allegato 2 del decreto, qui proposto.
Per coloro che avessero, entro il 13/08/2020, già validamente presentato l’istanza per l’ottenimento del precedente contributo a fondo perduto, l’erogazione avverrà in automatico. Gli atri soggetti dovranno presentare un’apposita istanza.
Ulteriormente, il contributo viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.
Tale contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi.
Dai contributi rimangono esclusi i soggetti che hanno aperto la partita IVA dopo il 24 ottobre 2020.
L’ammontare del contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 ed a quelli che nel mese di aprile 2020 hanno realizzato un fatturato inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019 e varia a seconda dell’importo del fatturato 2019 e dell’attività esercitata.L’importo è proporzionale a quanto è stato erogato a fondo perduto in base al decreto Rilancio ed è compreso tra un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le imprese, ed un massimo di 150.000 euro.
Art. 4 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020
Esclusivamente alle imprese individuate con i codici Ateco di cui all’allegato 2 del presente decreto, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. In pratica viene esteso il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del D.L. 34/2020, già previsto per i mesi di marzo, aprile, maggio e, successivamente ampliato a giugno.
Tale nuovo credito d’imposta non prevede alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente ma rimane confermata la condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Art. 5 – Cancellazione della seconda rata IMU
È previsto l’esonero dal pagamento del saldo 2020, in scadenza il 16 dicembre dell’imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).
Art. 6 – Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e dell’IRAP dovuto per l’anno 2020 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (ex Studi di Settore), operanti nei settori economici individuati nell’allegato 1 e nell’allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni). Tale proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020.
Art. 7 – Sospensione dei versamenti tributari
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), l’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
- ai versamenti relativi alle ritenute su lavoro dipendente e assimilato;
- ai versamenti relativi all’IVA.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.
Art. 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive
A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
I pagamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
Art. 14 – Bonus baby-sitting
L’art. 14 introduce un bonus baby sitter da 1.000 euro per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Per completezza d’informazione si allegano gli allegati 1 e 2 del presente decreto.
Si specifica, inoltre, che il DPCM del 3 novembre 2020 ha individuato tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive.
In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre sono ricomprese:
nell’Area GIALLA: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
nell’Area ARANCIONE: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria.
nell’Area ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano.
Decreto Ristori bis DL n 149 2020 Allegato 1.
Decreto Ristori bis DL n 149 2020 Allegato 2.