Con il D.L. n. 137/2020 c.d. Decreto Ristori, vengono adottate ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito vengono riassunte le principali norme in materia fiscale, entrate in vigore il 29 ottobre 2020, adottate a favore dei soggetti interessati dalle recenti misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020 (individuati attraverso i codici ATECO), tra cui: impianti di risalita delle stazioni sciistiche, alberghi, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema e taxi.
Art. 1 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
È previsto un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, senza alcun limite di fatturato 2019.
L’ammontare del contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 ed a quelli che nel mese di aprile 2020 hanno realizzato un fatturato inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019 e varia a seconda dell’importo del fatturato 2019 e dell’attività esercitata.
L’importo è proporzionale a quanto è stato erogato a fondo perduto in base al decreto Rilancio ed è compreso tra il minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le imprese, ed il massimo di 150.000 euro.
Art. 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
È prevista l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019.
Art. 9 – Cancellazione della seconda rata IMU
È previsto l’esonero dal pagamento del saldo 2020, in scadenza il 16 dicembre, agli immobili e alle relative pertinenze in cui i proprietari si esercitano le attività interessate dalle nuove misure restrittive.