Il legislatore, al punto n. 3 dell’art. 2598 cod. civ. definisce concorrenza sleale tutti gli atti “non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda”. Tale previsione costituisce una clausola generare della fattispecie di concorrenza sleale, idonea a ricomprendere tutte le condotte differenti da quelle specificatamente descritte nei precedenti punti n. 1 e 2 del medesimo articolo.
Trattandosi di una previsione generale, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha “tipizzato” alcune fattispecie ricorrenti al fine di garantire un’effettiva portata applicativa alla norma: è il caso della vendita sottocosto, dello storno dei dipendenti, della sottrazione dei segreti commerciali, dello sviamento della clientela…
In quest’ottica, la recente sentenza della Sezione Impresa del Tribunale di Torino (n. 79/2018) ha qualificato come illecito concorrenziale, l’atto consistente nell’appropriazione illecita del know-how aziendale utilizzato al solo fine di inserirsi nel mercato.
Nella fattispecie, l’indebita sottrazione e utilizzazione delle informazioni tecnico-commerciali ha generato, in capo all’agente “scorretto”, il vantaggio necessario a rendersi competitivo sul mercato, per poter sviare le trattative intraprese dall’azienda concorrente, mediante la sistematica formulazione di offerte più vantaggiose alla clientela.
Così si legge nella motivazione dei Giudici torinesi: “Dai documenti attorei appena citati, rinvenuti sugli hardware che erano stati detenuti da K* e da G*, e dalle testimonianze dei testi su indicati, risulta che i convenuti hanno utilizzato i dati tecnici e commerciali… al fine di inserire la cooperativa B* in queste trattative e sviare la clientela…, riproponendo gli stessi schemi progettuali.
E’ evidente, dunque, la responsabilità per concorrenza sleale dei convenuti, dal momento che la cooperativa B* è riuscita, appena costituita, a inserirsi nel mercato, formulando sistematicamente offerte nei confronti dei clienti dell’attrice e aggiudicandosi le commesse (omissis) solo grazie allo sfruttamento dell’ingente lavoro già svolto da C* (omissis), grazie alle trattative già portate avanti.”
Con tale pronuncia, dunque, la giurisprudenza continua a riempire di contenuto la fattispecie generale prevista dall’ordinamento all’art. 2598, n. 3 cod. civ., al fine garantire la concreta portata applicativa della norma, individuando – di caso in caso – quali siano gli atti non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiale l’altrui azienda.