Il concordato in continuità aziendale indiretta per il tramite di un affitto di azienda rientrerà nel perimetro applicativo dell’attuale art. 186 bis L.F.
Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza emanato con Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019 sarà, infatti, espressamente riconosciuta all’art. 84 la continuità aziendale indiretta per il tramite, tra le altre, di un affitto di azienda in grado di assicurare, seppur con l’intervento di un soggetto terzo, una continuità aziendale a tutti gli effetti.
Verrà quindi definitivamente superata e fatta chiarezza in ordine alla questione che, a partire dall’entrata in vigore del concordato in continuità aziendale ad opera del Decreto Sviluppo 22 giugno 2012 n. 83, ha diviso la dottrina ed i più autorevoli tribunali di merito relativamente alla natura – per l’appunto liquidatoria o con continuità aziendale – del concordato preventivo basato sull’affitto di azienda o di un suo ramo ad un soggetto terzo rispetto all’imprenditore.
Peraltro, a mettere un punto sul dibattito sorto tra chi sosteneva l’esistenza di un rapporto di reciproca esclusione tra continuità aziendale e affitto d’azienda (cfr. ex multis Appello Firenze, 5 aprile 2017, Tribunale di Como, 29 aprile 2016, Tribunale di Busto Arsizio 1° ottobre 2014, Tribunale di Ravenna 22 ottobre 2014) e chi, invece, identificava il concetto di continuità aziendale in senso meramente oggettivo, ovvero indipendentemente dal soggetto conduttore dell’azienda (cfr. ex multis Tribunale di Ravenna 15 gennaio 2018, Tribunale di Milano 28 dicembre 2017, Tribunale di Rimini, 9 novembre 2017, Tribunale di Alessandria 18 gennaio 2016), era da ultimo intervenuta anche la Corte di Cassazione con una recente pronuncia dello scorso novembre 2018 (cfr. Corte di Cassazione, sezione I, 19 novembre 2018, n. 29742).
Con la pronuncia in parola, la Corte Suprema, spingendosi addirittura a sostenere la compatibilità tra l’affitto di azienda e il concordato in continuità aziendale anche laddove stipulato anteriormente alla presentazione della domanda di concordato ha, anticipando la riforma della disciplina della crisi idi impresa, ricondotto nell’alveo dell’art. 186 bis L.F. sia l’affitto puro che l’affitto prodromico alla cessione dell’azienda, identificando nel contratto di affitto lo strumento per conservare l’impresa sul mercato senza il rischio di perdita dei suoi valori intrinseci.
La scelta operata dalla commissione Rordorf nell’ambito dei poteri di delega in materia di concordato preventivo appare del tutto coerente con lo spirito dell’interna riforma improntato alla conservazione ed alla continuità dell’impresa anche in funzione di una maggior tutela dei creditori identificando l’accesso alla procedura non come la “fine” di un’impresa, bensì come lo strumento per il suo risanamento.