Con il Decreto Crisi (Decreto legge 3 settembre 2019 n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019 n. 128.) il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina dei rapporti di collaborazione, modificata per l’ultima volta nel 2015 con l’entrata in vigore del decreto del Jobs Act dedicato alla materia del riordino dei contratti (d.lgs. 81/2015).
Il d.lgs. 81/2015 aveva segnato la fine dell’era delle co.co.pro., con l’abrogazione del generale divieto di collaborazioni coordinate e continuative senza regolare progetto. L’art. 2 del citato d.lgs. 81, d’altra parte, con effetto dal 1 gennaio 2016 prescriveva l’applicazione necessaria della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che (i) si concretizzassero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, (ii) continuative e (iii) le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (co.co.org.). Viceversa, le parti rimanevano libere di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), purché genuinamente autonomi.
Il Decreto Crescita ha modificato proprio il citato art. 2 del d.lgs. 81/2015, stabilendo che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato deve applicarsi in caso di prestazioni prevalentemente (e non più “esclusivamente”) personali e con modalità esecutive organizzate dal committente, senza più alcun riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, ma con la precisazione che la disciplina dell’art. 2 si applica “anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
L’introduzione di questa nuova formulazione segue cronologicamente le vicende giudiziarie dei riders di Foodora (a Torino) e Foodinho (a Milano), che avevano promosso dei ricorsi finalizzati all’accertamento della natura subordinata del loro rapporto di lavoro basati proprio sull’art. 2. L’esito radicalmente opposto dei due gradi di giudizio aveva evidenziato l’oggettiva difficoltà di individuare con esattezza il discrimine tra collaborazioni eterorganizzate e genuinamente autonome, soprattutto per il lavoro reso con l’intermediazione di piattaforme digitali. Il Decreto Crisi, collocandosi nell’alveo del dibattito aperto da tali vicende giudiziarie, ad una prima lettura sembra volere ridurre i margini di incertezza interpretativa, stabilendo anzitutto con chiarezza che alle collaborazioni organizzate per il tramite di piattaforme digitali si applica sempre e comunque la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. In generale, inoltre, l’eliminazione dell’inciso sui tempi e luoghi di lavoro e il nuovo riferimento alla mera prevalenza della natura personale della prestazione sembrano indicare un’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 2 con riferimento a tutti i rapporti di collaborazione (e non solo dei riders).
Il Decreto Crisi, poi, ha introdotto un nuovo Capo V bis all’interno del citato d.lgs. 81/2015, dedicato ai “livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore … attraverso piattaforme anche digitali”. Se il nuovo testo dell’art. 2 garantisce che i riders contrattualizzati sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative possano godere delle tutele accordate ai lavoratori subordinati, il Capo V completa il quadro e garantisce i suddetti livelli minimi a tutti i riders, compresi quelli che rendano prestazioni occasionali o (come spesso accade) non siano contrattualizzati.
Tra i suddetti livelli di minimi di tutela rientrano tra l’altro:
1. la necessità che i contratti individuali di lavoro dei riders siano provati per iscritto e che questi ricevano ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza;
2. il divieto di retribuzione solamente “a cottimo”, con la possibilità che solo i contratti collettivi con determinati requisiti di rappresentatività possano definire criteri di determinazione del compenso in base alle consegne effettuate . In mancanza, ai lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti da organizzazioni con i medesimi requisiti di rappresentatività;
3. la garanzia ai riders di un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti collettivi di cui sopra o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
4. il divieto dell’esclusione dalla piattaforma e della riduzione delle occasioni di lavoro in ragione della mancata accettazione di chiamate da parte dei riders;
5. l’estensione ai riders della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’obbligo del committente che utilizza la piattaforma al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.