Oggetto: Legge 19 dicembre 2019 n. 157 “Legge di Bilancio 2020”
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019) diventano operative le numerose novità contenute nel provvedimento come modificate nel corso dell’iter parlamentare. Si va dalla revisione delle norme sui reati penali tributari alle nuove misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, tra cui si annoverano le modifiche in materia di ritenute negli appalti e subappalti. Tra le misure destinate ad avere un maggior impatto sui contribuenti anche le nuove regole sulle compensazioni e le modifiche al calendario fiscale, con le nuove scadenze per la presentazione del modello 730 e l’invio dell’esterometro.
Di seguito si riportano i principali interventi legislativi aventi rilevanza tributaria.
Utilizzo del contante
Il limite di € 3.000 fissato per l’utilizzo del contante sarà diminuito a € 2.000 per il periodo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, e a € 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Modifiche alla disciplina penale-tributaria e confisca
In materia di reati penali-tributari la legge di conversione del decreto fiscale apporta una serie di modifiche al D.Lgs. n. 74/2000.
Le fattispecie di reato che comportano un aumento delle pene sono così riassunte:
- Dichiarazione fraudolenta: la dichiarazione fraudolenta si realizza con due differenti metodologie illecite: l’utilizzo di documenti per operazioni inesistenti e con altri artifizi.
Prima delle novità introdotte con il Dl 124/2019, era punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, mentre ora la nuova pena è aumentata ed è da 4 a 8 anni.
È stata tuttavia prevista un attenuante se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, nel qual caso si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. - Dichiarazione infedele: chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi quando congiuntamente:
a) l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000 (e non più a 150.000 mila);
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti sia superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a euro 2 milioni (e non più a 3 milioni). - In caso di omessa dichiarazione viene innalzata la pena prevista per chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali e l’imposta evasa, con riferimento a ciascuna imposta, è superiore alla soglia di 50.000 euro. La pena prevista è la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni). Medesimo innalzamento della pena è previsto anche per chiunque, essendovi obbligato, non presenti la dichiarazione di sostituto d’imposta; questi è punito con la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni).
A questo proposito vale la pena di ricordare che il reato si consuma non alla data della scadenza della presentazione della dichiarazione ma decorsi, infruttuosamente, 90 giorni. Ciò comporta che alle dichiarazioni delle imposte sui redditi e del sostituto di imposta omesse rispettivamente al 30 novembre e al 31 ottobre di quest’anno si applicheranno da subito le nuove regole (ovviamente al superamento della prevista soglia di imposta evasa).
Viene inserito nel corpus del D.Lgs. n. 74/2000 l’art. 12-ter “Casi particolari di confisca” che reca uno strumento di contrasto di particolare rilievo, per i reati tributari più gravi, costituito dalla confisca sproporzionale o allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima.
Nello specifico, si prevede che nei casi di condanna o di patteggiamento della pena, per la commissione dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, si applica l’art 240-bis c.p. rubricato “Confisca in casi particolari” quando si verificano le seguenti condizioni:
REATO | CASI DI CONFISCA |
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2) | Elementi passivi fittizi > di 200.000 euro |
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) | Imposta evasa > di 100.000 euro |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) | Importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti > di 200.000 euro |
Sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte (art. 11, c. 1) | Imposte, sanzioni ed interessi > di 100.000 euro |
Sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte nella procedura di transazione fiscale (art. 11, c. 2) | Elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi > di 200.000 euro |
Viene estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti (art. 2) e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario.
In altri termini, tali delitti non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Reati tributari
In relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie (il valore della quota può variare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549):
REATO | SANZIONE PECUNIARIA |
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1) |
fino a 500 quote |
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-bis) | fino a 400 quote |
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) | fino a 500 quote |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1) | fino a 500 quote |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l’importo non corrispondente al vero è inferiore a € 100.000 (art. 8, comma 2-bis) | fino a 400 quote |
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) | fino a 400 quote |
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) | fino a 400 quote |
Viene, inoltre, previsto:
– che se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3, con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro e per quelli fino a 500 quote fino a 1.032.666 euro;
– che in caso di commissione di uno dei suddetti delitti tributari si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), D.Lgs. n. 231/2001;
– il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
– l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
– il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ritenute Irpef Per Maxi-Appalti
Con l’intento di tutelare l’Erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell’esecuzione di opere/servizi, il nuovo art.17-bis, D.Lgs. n. 241/97, entrato in vigore con il D.L. 124 del 26.10.2019 convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato – che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.
Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma:
• questa non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori ovvero,
• il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessa al committente,
quest’ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli.
Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:
– risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
– non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
Reverse Charge per somministrazione di manodopera
Con l’introduzione della nuova lett. a-quinquies) al comma 6 dell’art. 17, DPR, n. 633/72 è esteso il reverse charge alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment e alle agenzie per il lavoro (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).
L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.
Provvedimenti di cessazione partita iva o sospensione VIES
Per i contribuenti a cui è stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di compensare qualsiasi credito, a prescindere dall’importo e dalla tipologia (anche per crediti non inerenti l’attività svolta con la partita iva) e fino a quando la partita IVA risulti effettivamente cessata. Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati Vies (soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie) non possono avvalersi della facoltà di compensare crediti IVA.
Nuovi termini per l’esterometro
I termini di trasmissione dei dati delle operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato diventano trimestrali il 30 aprile 2020 sarà il termine d’invio del primo trimestre.
Rilevanza Iva per la scuola guida
Dal 1° gennaio 2020, non è ricompreso l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Non è più prevista l’esenzione dalla certificazione dei corrispettivi per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole.
E-fattura su prestazioni sanitarie
Viene esteso anche al periodo d’imposta 2020 l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per gli operatori sanitari che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria e per i soggetti che emettono fatture relative a prestazioni sanitare effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Acconti Ires, Irap e Irpef
I versamenti degli acconti effettuati dai soggetti Isa e dai soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale sono effettuati in due rate di pari importo (50%) da versare nei termini ordinari 30 giugno e 30 novembre.
Contrasto alle indebite compensazioni
Per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è:
- necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge;
- obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.
Sono esclusi dalle compensazioni il credito da ritenute d’acconto, il credito d’imposta Impresa 4.0 e R&S.
Obbligo d’invito al contraddittorio
Introdotto l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di emettere gli avvisi di accertamento solo dopo aver esperito, in maniera infruttuosa il tentativo di definizione della pretesa mediante contraddittorio.
Sconto in fattura su lavori pesanti e il nuovo bonus facciate
Il meccanismo dello sconto in fattura si applica solo ai lavori di “Ristrutturazione importante di primo livello”, sulle parti degli edifici condominiali con un importo pari o superiore a 200 mila euro.
Il nuovo bonus facciate consiste nella detrazione del 90% per gli interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzata al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici nelle zone omogenee A o B (quelle più abitate).
Rivisto il credito d’imposta per R&S
Nuova disciplina per il credito d’imposta R&S: eliminato il confronto con la media del 2012-2014 e introdotta una misura del 12% o 6%, in funzione della tipologia di spesa (ricerca e sviluppo o innovazione tecnologica e design).
Impresa 4.0 beni strumentali
Il meccanismo del super e iperammoramento è sostituito da un credito d’ imposta per gli investimenti effettuati dal 01 gennaio 2020, del 6% con spesa massima ammissibile euro 2,0 ml. per il super ammortamento. L’iperammortamento del 40% con spesa massima ammissibile fino a euro 2,5 ml. e 20% da euro 2,5 ml. a euro 10ml. Per i beni immateriali il credito d’imposta è del 15%.
Il credito d’ imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’ anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione.
Formazione 4.0: benefici
Il beneficio viene prorogato al 2020 con aumento della misura del credito e rimodulazione dei limiti di fruizione in base alla dimensione delle imprese. È stato eliminato l’obbligo di stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali.
Torna l’aiuto alla crescita Economica (A.C.E.)
E’ stata ripristinata l’A.C.E. con effetto dal periodo d’imposta 2019. L’aliquota del rendimento nozionale del capitale proprio è fissata all’ 1.3% e il confronto va fatto rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
Rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti Oic adopter possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018, applicando un’imposta sostitutiva del 12% sui beni ammortizzabili e del 10% sui beni non ammortizzabili.
Estromissione agevolata immobili
Il regime è stato prorogato con effetto dal 1° gennaio 2020. Per gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 è ammessa la possibilità di versare l’imposta in due rate con scadenza al 30 novembre 2020 e al 30 giugno 2021.
Stretta sul regime forfetario
Sono stati reintrodotti i vincoli relativi alle spese per personale e lavoro accessorio (limite 20.000 euro annui) nonché la causa di esclusione per redditi da lavoro dipendente e assimilano (limite 30.000 euro annui). Sono inoltre esclusi gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che:
- partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari;
- controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per gli approfondimenti di Vostro interesse.