Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018), recentemente approvato, contiene alcune disposizioni di natura tributaria ed, in tale ambito, interviene, “in materia di pacificazione fiscale” (Capo I), in “materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario” (Capo II) e nell’ambito di “Altre disposizioni fiscali” (Capo III).
Precisando che dette norme entreranno in vigore, nella loro versione definitiva, solamente alla conclusione dell’iter di approvazione, ossia con la conversione in legge da effettuare entro il prossimo 22 dicembre 2018, si ritiene opportuno fornire le prime informazioni che, esclusivamente con riferimento alla materia tributaria, riguardano la:
- definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) e degli avvisi di accertamento;
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- rottamazione-ter dei ruoli e condono per le cartelle fino a 1.000 euro;
- regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI;
- dichiarazione integrativa speciale.
Inoltre, è già noto che la Legge di conversione conterrà ulteriori disposizioni di natura tributaria.
- Decreto fiscale: definizione dei PVC e degli avvisi di accertamento
È possibile definire il contenuto dei processi verbali di constatazione redatti a seguito di controlli fiscali, se consegnati prima del 24 ottobre 2018, nonché gli avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data. Rientrano nell’ambito della definizione anche gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione.
Oggetto della regolarizzazione sono le imposte sui redditi e le relative addizionali, i contributi previdenziali e le ritenute, le imposte sostitutive, l’imposta regionale sulle attività produttive, l’imposta sul valore degli immobili all’estero, l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e l’imposta sul valore aggiunto.
Per perfezionare la definizione, è richiesto il versamento delle imposte contestate, senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento dell’importo integrale di quanto dovuto, ovvero della prima di un numero massimo di 20 rate trimestrali, salvo proroghe, deve essere effettuato:
a) entro il 31 maggio 2019 per i PVC;
b) entro il 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine fissato per la presentazione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero;
c) entro il 23 novembre 2018 gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione.
Per il versamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni di attuazione (Provvedimento del 09/11/2018), precisando che la domanda di definizione va effettuata in carta libera all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio competente.
Si osserva che la norma così concepita rischia di ricevere ridotte adesioni, presentando agevolazioni ridotte rispetto all’eventuale esito negativo di un contenzioso, pertanto non è da escludere un ampliamento della portata della norma che vorrebbe assumere natura agevolativa.
- Decreto fiscale: definizione agevolata delle controversie tributarie
Le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della lite che normalmente corrisponde alle imposte dovute.
La norma ha tuttavia introdotto una riduzione nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente nell’ultima pronuncia e precisamente sono dovute:
- il 50% delle imposte in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- il 20% delle imposte se la soccombenza è nella pronuncia di secondo grado.
Se la lite riguarda invece le sole sanzioni, occorre distinguere se sono collegate al tributo; per la definizione non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo stesso è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione; se non sono collegate al tributo, possono essere definite con il pagamento del 40% ovvero del 15% se c’è una pronuncia sfavorevole all’Agenzia.
La norma non prevede come calcolare le somme dovute nell’ipotesi di rinvio della Cassazione ma poiché la riduzione alla metà del valore ovvero a un quinto attiene esclusivamente le controversie concluse con soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia e viene citato soltanto il primo o il secondo grado, è verosimile pensare che occorrerà corrispondere il 100% del dovuto (come se fosse in pendenza di giudizio). La questione sarà, con ogni probabilità, rivista posta l’anomalia connessa alla circostanza che, sulla base della norma così concepita, il contribuente vittorioso in Cassazione, pur se con rinvio, dovrebbe pagare la totalità del dovuto, a differenza di chi, vittorioso in secondo grado, ne paga soltanto il 20 per cento.
La disposizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, con la precisazione che detta domanda va presentata entro il 31 maggio 2019. Si precisa inoltre che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento in precedenza descritto, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
Detti soggetti possono altresì usufruire della definizione agevolata delle liti pendenti, se di valore inferiore a 30 mila euro, con il versamento del:
- 40% delle imposte e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, al 23 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
- 10% delle imposte e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 23 ottobre 2018;
- 50% delle imposte e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 23 ottobre 2018.
- Decreto fiscale: rottamazione-ter dei ruoli e condono per le cartelle fino a 1.000 euro
I debiti, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ad esclusione di quelli aventi ad oggetto l’IVA all’importazione e le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive, possono essere estinti usufruendo dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, fermo restando l’obbligo di corrispondere l’importo in linea capitale.
Per beneficiare della riduzione, i contribuenti interessati devono presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019, a seguito della quale l’agente della riscossione, entro la fine di giugno 2019, comunica le somme da pagare. La mera presentazione della domanda sospende tutte le procedure esecutive e cautelari (fermo amministrativo e ipoteca).
Le novità più importanti della rottamazione ter, rispetto al passato riguardano la possibilità di usufruire di una maggiore dilazione, essendo previsto un piano dei versamenti in 5 anni, con due rate annuali di pari importo, in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. Inoltre, il tasso di interesse sulla dilazione viene ridotto dal 4,5% (previsto in passato) al 2% annuo, a partire dal 1° agosto 2019. Il versamento della prima rata, ovvero, dell’intero importo (se così deciso dal contribuente) deve essere seguito entro il 31 luglio 2019.
L’omesso, tardivo o parziale pagamento fa perdere i benefici della definizione.
Il pagamento può essere eseguito attraverso la compensazione con i crediti certificati per appalti e forniture vantati verso la pubblica amministrazione.
La norma in commento prevede anche un raccordo con la seconda rottamazione, nel caso in cui il contribuente, dopo avere aderito alla precedente misura agevolativa (il cui termine di adesione era previsto per il 15 maggio 2018), abbia omesso alcuni versamenti.
In tala ipotesi, è prevista una rimessione in termini (gratuita e senza pagamento interessi) a condizione che, entro il 7 dicembre 2018, venga eseguito il pagamento di tutte le rate scadute sino a ottobre 2018 (le scadenze erano fissate nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018). Per il versamento degli importi scadenti successivamente, i contribuenti sono sostanzialmente ammessi automaticamente alla rottamazione-ter (l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia entro il 30 giugno 2019, apposita “Comunicazione” unitamente ai bollettini precompilati) e possono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in 10 rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.
Ulteriormente conveniente è il raccordo con la prima rottamazione ossia quella relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, che sono stati oggetto della prima dichiarazione (da inviare entro il 21 aprile 2017), ovvero alla seconda dichiarazione (da inviare entro il 15 maggio 2018) qualora relativi ai ruoli oggetto di precedenti rateizzazioni con piani non adempiuti al 31 dicembre 2016 (detti importi non versati si sarebbero dovuti pagare a luglio 2018), ma che sono decaduti dal beneficio della rottamazione a causa del mancato tempestivo pagamento delle somme dovute.
I contribuenti rientranti in tali fattispecie hanno la possibilità di accedere alle più favorevoli condizioni di pagamento previste dalla rottamazione – ter, dilazionando il totale del carico ancora residuo, in dieci rate con due scadenze annuali previste per il 31 luglio e per il 30 novembre, a decorrere dal 31 luglio 2019, previo il pagamento di interessi nella misura dello 0,3% annuo, fermo restando, anche in questo caso, la possibilità del pagamento in unica soluzione.
In tal caso è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Stralcio debiti fino a 1000 euro.
Il DL fiscale 2019 prevede, inoltre, all’art. 4, lo stralcio dei debiti che, al 24 ottobre 2018 non sono superiori a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
La procedura, che riguarda anche le cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata, è automatica e prevede l’annullamento di tali ruoli entro il 31 dicembre 2018 pertanto nessun adempimento è richiesto al debitore.
Si precisa che le somme versate prima del 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite e quelle versate successivamente al 24 ottobre 2018, saranno imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero imputate a debiti scaduti o in scadenza ed, in via residuale, rimborsate.
- Decreto fiscale: dichiarazione integrativa speciale
È prevista la possibilità di correggere errori od omissioni ed integrare, entro il 31 maggio 2019, con modalità ancora da definire e nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, purché per importi non superiori al 30% di quanto dichiarato, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.
Le perdite pregresse non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati.
A fronte di detta dichiarazione, i contribuenti ricevono la copertura per i soli reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri artifizi, rimanendo tuttavia ancora ambigue le altre conseguenze sotto il profilo penale. Si rischia infatti la reclusione fino a sei anni se le attività oggetto di integrazione hanno provenienza differente da tali delitti, mentre restano punibili tutte le altre fattispecie illecite tra cui il riciclaggio.
Sui maggiori imponibili dichiarati è dovuta, entro il 31 luglio 2019, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali, dell’imposta regionale sulle attività produttive ovvero delle maggiori ritenute, del 20% senza applicazione di sanzioni e interessi.
La maggiore IVA dovuta deve essere calcolata applicando l’aliquota media.
Il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.
La norma sarà plausibilmente oggetto di profonda revisione in quanto, la dichiarazione integrativa, nell’attuale formulazione è priva di particolare interesse.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.
- Ulteriori disposizioni che saranno probabilmente contenute nella Legge di conversione
Con la legge di conversione, attualmente disponibile solamente in bozza, potrebbero essere introdotte ulteriori novità tra le quali assumono sicuramente rilevanza:
a) la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore fiscalmente rilevante dei terreni e delle partecipazioni (qualificate e non) detenuti dalle persone fisiche al di fuori del regime di impresa, previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con l’aliquota unica del 8%;
b) la disciplina della fatturazione elettronica;
c) l’estensione della disciplina della cedolare secca anche ad alcune tipologie di immobili commerciali;
d) l’imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (c.d. Flat Tax);
e) la tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione;
f) la proroga e la rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento);
g) le modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Nelle prossime settimane, una volta entrate in vigore le norme definitive, ci premureremo di fornire maggiori e più dettagliate informazioni.