Lo scorso 31 dicembre 2018, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) la quale costituisce, tra l’altro, la conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018), oggetto di una nostra precedente newsletter.
In tal modo sono state definitivamente introdotte nel nostro ordinamento le disposizioni che definiscono, con il decreto fiscale collegato (D.L. n. 119/2018), il quadro della Manovra di fine anno.
Di seguito si riportano i principali interventi legislativi aventi rilevanza tributaria.
Legge di bilancio 2019: rivalutazione terreni e partecipazioni
Con la legge di Bilancio per il 2019 vengono nuovamente riproposti gli affrancamenti di quote e terreni, detenuti al 1° gennaio 2019, ma con alcune modifiche rispetto alle versioni vigenti negli anni scorsi.
L’opportunità, riservata esclusivamente ai soggetti che non operano in regime d’impresa, consente di sottrarre all’imposizione diretta ordinaria le plusvalenze maturate su terreni e partecipazioni (sia qualificate che non, purché non quotate) a condizione che venga versata un’imposta sostitutiva, pari al:
• 10% per le partecipazioni non qualificate e per le aree (edificabili e non);
• 11% per le partecipazioni qualificate.
L’imposta è determinata rispetto al valore emergente da apposita perizia da redigere ed asseverare, a cura di un professionista abilitato, entro il 30 giugno 2019 (prorogato al 1 luglio essendo il 30 giugno una domenica).
Entro la medesima data deve essere versata l’imposta dovuta, per l’intero importo, ovvero per la prima rata, essendo consentita la dilazione fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Legge di bilancio 2019: rivalutazione beni d’impresa
La legge di Bilancio per il 2019 consente la rivalutazione dei beni d’impresa mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
L’art. 1 co. 940 della L. n. 145 del 30.12.2018 offre infatti l’opportunità, per le società di capitali e per gli enti pubblici e privati residenti con oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali (art. 73 co. 1 lett. a e b Tuir) che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. rientranti tra le immobilizzazioni ed iscritti in bilancio al 31 dicembre 2017.
Si segnala ulteriormente che, per effetto del richiamo operato dall’art. 1 co. 946 della L. n. 145/2018 all’art. 15 della L. n. 342/2000, l’ambito della norma si estende anche ai beni e partecipazioni detenuti da imprenditori individuali, società personali, enti pubblici e privati (per i beni detenuti nello svolgimento di attività d’impresa) e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
L’affrancamento prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili da versare in unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta per il quale si pone in essere la rivalutazione, anche mediante compensazione di crediti tributari.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ed il maggior valore è riconosciuto ai fini IRES ed IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo al 2018.
Il saldo attivo della rivalutazione può ulteriormente essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%.
La disposizione, che rappresenta una riproposizione di analoghe norme introdotte in passato, per come è stata concepita, offre benefici limitati pertanto se ne prevede un limitato utilizzo, come peraltro confermato dallo scarso interesse riscontrato negli anni precedenti.
Legge di bilancio 2019: iperammortamento, mancata proroga del superammortamento ed effetti delle precedenti norme nell’anno 2019
La legge di Bilancio 2019 (la legge n. 145/2018) ha prorogato l’iperammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato ed effettuati, anche in leasing, entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La misura dell’agevolazione riproposta con la legge in commento, prevede, a differenza del passato, un meccanismo basato su aliquote a scaglioni, che determina il bonus in misura decrescente all’aumentare dell’importo investito. Infatti, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti (nel 2018 era pari al 150% per ogni acquisto agevolato) si applica nella misura:
• del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni;
• del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
• del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.
Nessuna maggiorazione del costo è prevista sulla parte degli investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni, nei confronti della quale l’impresa fruirà del solo ammortamento deducibile in base all’articolo 102 del Tuir.
* * *
La legge di Bilancio 2019 non ha prorogato il c.d. superammortamento, tuttavia, nell’anno 2019, continuano a produrre effetto le norme precedenti infatti, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 29, della legge 205/2017, l’agevolazione (costituita dall’incremento del 30% del costo di acquisizione) potrà ancora essere fruita (con le regole 2018) sui beni acquisiti entro il 30 giugno 2019 e che sono stati oggetto, entro il 31 dicembre scorso, di accettazione dell’ordine accompagnata da un acconto pari almeno al 20% del costo complessivo.
Si segnala ulteriormente la possibilità di fruire ancora delle regole del 2018 previste per l’iperammortamento (maggiorazione unica del 150% senza tetto all’investimento complessivo) con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia accettato il relativo ordine e che, entro la medesima data, siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Inoltre, fruiranno delle regole 2018 (pur iniziando l’iperammortamento nel 2019) coloro che hanno effettuato l’investimento nei precedenti periodi d’imposta ma perfezionano l’interconnessione (e la relativa documentazione) nel 2019.
Legge di bilancio 2019: Start up innovative con agevolazioni fiscali potenziate per gli investitori
La legge di Bilancio 2019 (la legge n. 145/2018) ripropone, con condizioni migliorative, le agevolazioni fiscali per i soggetti che, nel 2019, investono nel capitale delle start up innovative.
E’ infatti prevista la detrazione IRPEF per le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli imprenditori individuali ed i soggetti che producono redditi in forma associata del 40% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
Analoga agevolazione, ma prevista in termini di deduzione dal reddito, in misura del 40%, e non di detrazione dall’imposta, è prevista per i soggetti IRES diversi da imprese start-up innovative, dagli incubatori certificati, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR – e dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.
Le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
Si precisa che, ai sensi del comma 220 della legge di cui si discute, l’efficacia delle nuove aliquote è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea pertanto la norma non può considerarsi definitiva.
Si segnala ulteriormente che, seppure ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015, le predette agevolazioni previste per le start-up innovative, sono state estese anche agli investimenti in PMI innovative, detta misura non è ancora entrata in vigore essendo subordinata alla risposta della Commissione Europea, ad oggi non ancora giunta, che confermi il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato.
Legge di bilancio 2019: locazione “sostitutiva” immobili commerciali
La legge di Bilancio 2019 (la legge n. 145/2018) ha introdotto la facoltà, per il locatore persona fisica, di optare ai fini IRPEF, in alternativa rispetto al regime ordinario previsto per il reddito fondiario, per il regime della cedolare secca, con aliquota del 21%, per la tassazione del canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale “C/1 Negozi e botteghe”, di superficie fino a 600 mq escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente all’unità principale.
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Legge di bilancio 2019: Mini IRES
L’articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto una nuova agevolazione che prevede la riduzione di 9 punti dell’IRES (o dell’IRPEF) da applicare alla base imponibile corrispondente al minor importo che risulta tra:
• gli utili dell’esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili;
• sommatoria tra gli investimenti in beni strumentali nuovi (esclusi gli immobili ed i veicoli) di cui all’articolo 102 TUIR, a loro volta rilevanti in base al minore tra gli ammortamenti dell’anno e il “delta” positivo tra costo fiscale degli stessi al termine di ciascun esercizio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2018, ed il costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Appare evidente la complessità del calcolo e, di conseguenza, la reale portata della norma.
Si rileva inoltre che la norma esclude dall’agevolazione, sorprendentemente, le società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 Tuir (società a ristretta base proprietaria), in quanto l’ambito normativo di applicazione si riferisce testualmente alle sole società trasparenti di cui all’articolo 115 Tuir (cd. “grande” trasparenza).
Sul punto, pertanto, non è da escludere una modifica normativa.
Legge di bilancio 2019: Abolizione dell’ACE
La legge di Bilancio cancella dal 2019 l’agevolazione Ace che premiava, dal 2011, gli incrementi di patrimonio a seguito di utili trattenuti e di conferimenti in denaro dei soci. Vengono solamente fatte salve le eccedenze di deduzioni inutilizzate al termine del 2018 che potranno essere impiegate per abbattere il reddito dei successivi esercizi.
* * *
Con una successiva Newsletter saranno fornite le informazioni relative alle misure riguardanti la definizione agevolata delle pendenze con il Fisco ed alle altre novità introdotte di recente.
Milano, 8 gennaio 2019