Il Garante per la protezione dei dati personali, con una pronuncia del 28 febbraio 2019, ha in parte bocciato l’utilizzo dei cd. “braccialetti elettronici” da parte dei dipendenti di una società che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto della municipalizzata di un comune toscano, adoperati per provvedere alla lettura delle etichette elettroniche collocate sui cestini e segnalare l’eventuale spostamento di quelli non ancorati al suolo.
In particolare, con l’obiettivo di rendicontare all’Azienda municipalizzata il lavoro svolto, la società ha consegnato ai propri dipendenti i menzionati dispositivi, limitando – per lo meno nella fase di sperimentazione – l’attivazione del gps al massimo ad un turno di lavoro a settimana, previa espressa preventiva comunicazione al lavoratore.
La criticità di tali strumenti è rappresentata dalla circostanza per la quale, nonostante i dispositivi siano collegati alle zone di “spazzamento” e non ai singoli dipendenti, attraverso i registri dei turni di lavoro è comunque possibile provvedere alla identificazione del dipendente e, ove attiva, anche alla relativa geolocalizzazione.
Proprio per tale ragione, l’Autorità, pur giudicando le cautele poste in essere dalla società in linea con i principi di necessità e proporzionalità previsti dal Regolamento UE 2016/679, ha comunque ritenuto necessario individuare ulteriori misure idonee a garantire una piena tutela della dignità dei lavoratori, quali ad esempio l’adozione di misure tecnologiche e organizzative idonee a mantenere separate le basi di dati raccolte e l’utilizzo di un dispositivo che, per le sue caratteristiche esteriori, non sia lesivo della dignità del dipendente.
Il Garante ha, quindi, prescritto alla società di descrivere nel dettaglio i casi specifici nei quali sarà possibile incrociare le informazioni, nonché, l’obbligo di individuare tempi di conservazione dei registri dei turni di lavoro, sia cartacei che digitali, nella misura strettamente necessaria alla gestione di eventuali contestazioni da parte della società municipalizzata.
Di seguito il link della decisione:
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9094427