L’art. 96 della Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/1941) prevede che “il ritratto di una persona non può essere esposto riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”.
Tale diritto permane anche in seguito alla morte della persona in quanto, ai fini dell’utilizzo dell’immagine, occorre il consenso espresso dagli eredi del de cuius (art. 93, comma 2, L. 633/1941).
In mancanza di tale consenso, si configura l’abuso dell’immagine altrui (art. 10 cod. civ.), il quale consiste nell’esposizione o pubblicazione dell’immagine di una persona fuori dai casi previsti dalla legge, ovvero quando rechi un pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa.
Questi principi sono stati richiamati nella recente sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, del 27 febbraio 2019 n. 940, resa nel giudizio azionato dai figli della nota attrice Audrey Hepburn nei confronti di una società che ha utilizzato – senza consenso – l’immagine dell’attrice tratta dalle sequenze del celebre film “Colazione da Tiffany”, apponendola su capi di abbigliamento successivamente esposti e commercializzati, oltre che nei punti vendita, anche sull’e-commerce dell’azienda.
La convenuta si è difesa in giudizio asserendo che le immagini della Hepburn, tratte dal film, non avevano intenzione di “annacquare l’immagine dell’attrice”, bensì di “rivisitare in qualche creativa l’emancipazione femminile”. A ciò, la difesa ha aggiunto che l’art. 97 della Legge sul Diritto d’Autore prevede che non occorre il consenso della persona ritrattata “quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà”.
Ebbene, i Giudici piemontesi, richiamando i principi consolidati della Suprema Corte, hanno affermato che la riproduzione dell’immagine senza il consenso della persona ritratta può avvenire se giustificata dall’interesse pubblico, che non ricorre ove siano pubblicate immagine tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un cotesto diverso dall’opera cinematografica. In ogni caso, non è mai ammissibile da diffusione assentita dell’immagine altrui, laddove la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, venendo in tal caso a mancare l’interesse pubblico alla divulgazione.
Per tali motivi, il Tribunale di Torino ha inibito la convenuta qualsiasi uso dell’immagine dell’attrice Audrey Hepburn e condannato la società convenuta a risarcire i danni, oltre alle spese processuali.
Di seguito il testo della sentenza:
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