Art. 18 commi 1 e 2 (sospensione di versamenti tributari e contributivi)
A chi si rivolge
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con sede in Italia con compensi inferiori a 50 milioni di euro per l’anno d’imposta 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto al mese di marzo e aprile 2019.
In cosa consiste
Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti di
- ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente ed assimilato (si evidenzia che non sono comprese le ritenute alla fonte su redditi da lavoro autonomo);
- ritenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30/06/2020 in unica soluzione oppure fino a 5 rate mensili a decorrere dal 30/06/2020.
Art. 18 comma 3 (sospensione di versamenti tributari e contributivi)
A chi si rivolge
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con sede in Italia con comensi superiori a 50 milioni di euro per l’anno d’imposta 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto al mese di marzo e aprile 2019.
In cosa consiste
Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti di:
- ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente ed assimilato (si evidenzia che non sono comprese le ritenute alla fonte su redditi da lavoro autonomo);
- ritenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30/06/2020 in unica soluzione oppure fino a 5 rate mensili a decorrere dal 30/06/2020.
Art. 19 (proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo)
I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019 che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta fino al 31/05/2020 a condizione che nel mese precedente (marzo o aprile, rispettivamente) non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di tale disposizione deve rilasciare un’apposita dichiarazione e deve versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non subite in un’unica soluzione entro il 31/07/2020, ovvero in 5 rate mensili.
Art. 20 (metodo previsionale acconti giugno)
Per l’anno d’imposta 2020 non si applicano sanzioni ed interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti d’imposta IRPEF, IRES ed IRAP qualora l’importo versato non sia inferiore al 80% della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione per l’anno d’imposta 2020 (80% del metodo previsionale).
Art. 21 (versamenti del 16/03/2020)
Per tutti i contribuenti si prevede la proroga al 16 aprile 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali, assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Si precisa che il D.L. n. 18 del 17/03/2020, c.d. Cura Italia, prevedeva la proroga di tale scadenza al 20/03/2020 (c.d. mini proroga), di conseguenza, per chi non avesse ancora provveduto, può versare entro il 16/04/2020 senza sanzioni, salvo che si rientri nei casi previsti dall’art. 18 del decreto in commento.
Art. 22 (consegna e trasmissione Certificazione Unica 2020)
Il termine per la consegna delle Certificazioni Uniche 2020 (CU2020) ai relativi percipienti è prorogato al 30/04/2020. In precedenza, il termine era previsto per il 30/03/2020.
Non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche 2020 qualora le stesse vengano inviate entro il 30/04/2020.
Art. 23 (certificati imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici)
Come noto, l’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, modificato dalla Legge n. 157/2019, ha introdotto nuove disposizioni in merito alle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera. Gli obblighi di cui a tale articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza di determinati requisiti (in breve: in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, che non abbiano iscrizioni a ruolo superiori a 50.000 euro).
I certificati in commento emessi entro il 29/02/2020 conservano la loro validità fino al 30/06/2020.
Art. 24 (termini agevolazioni prima casa)
La nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima del DPR n. 131/1986 (Testo Unico in materia di imposta di registro) prevede, tra le altre disposizioni, il trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile per beneficiare delle “agevolazioni prima casa”.
L’art. 7 della L. n. 448/1998 prevede, tra le altre disposizioni, un termine di 12 mesi per il riacquisto dell’immobile da destinare a “prima casa” per poter beneficiare del credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Tali termini (18 mesi nel primo caso e 12 mesi nel secondo caso) sono sospesi nel periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 31/12/2020.
Art. 26 (scadenza imposta di bollo su fatture elettroniche)
Si ricorda che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per l’anno 2020 ha scadenza semestrale qualora l’importo annuale non superi 1.000 euro.
Per i soggetti che versano l’imposta di registro con cadenza trimestrale, sono introdotte le seguenti nuove scadenze:
- 20/07/2020: imposta di bollo del I trimestre qualora l’importo sia inferiore a 250 euro;
- 20/10/2020: imposta di bollo del I e II trimestre qualora l’importo complessivo sia inferiore a 250 euro;
Art. 30 (credito d’imposta per acquisto di dispositivi di protezione)
Il credito d’imposta del 50% per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro, è riconosciuto anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali ed altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici.
Criteri e modalità di applicazione verranno stabiliti entro 30 giorni con decreto.
Art. 34 (divieto di cumulo pensioni e redditi)
Ai fini del riconoscimento del “Fondo per il reddito di ultima istanza” di cui all’art. 44 del D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia, volto a garantire un’indennità per i lavoratori dipendenti ed autonomi, i professionisti iscritti ad un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico ed iscritti in via esclusiva.
Art. 35 (PIN INPS)
Fino al termine dello stato di emergenza, l’INPS è autorizzato a rilasciare il codice PIN in maniera semplificata. Tuttavia, tale codice PIN “provvisorio” non permette di accedere a tutte le funzionalità presenti nel sito dell’INPS.