Art. 27 (Indennità per liberi professionisti e cococo)
L’art. 27 del DL n. 18/2020 prevede un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 per i seguenti soggetti:
-liberi professionisti titolari di partita IVA, già attiva alla data del 23/02/2020;
-lavoratori titolare di collaborazione coordinata continuativa, attivi alla medesima data.
Entrambi i soggetti devono essere iscritti alla gestione separata INPS, non essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall’INPS, previa domanda con tempi e modalità da definire.
Art. 55 – (Misure di sostegno finanziario alle imprese)
Alle società che, entro il 31 dicembre 2020, cedono crediti scaduti da almeno novanta giorni, è riconosciuto un credito di imposta, di ammontare non superiore al 20% del valore nominale dei creduti ceduti, nei limiti dell’importo delle attività per imposte anticipate (connesse alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE) esistenti.
Il credito di imposta può, alternativamente, essere chiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione con altri debiti fiscali e previdenziali.
Artt. 60, 61 e 62 (Sospensione versamenti)
Per tutti i contribuenti si prevede la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali, assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro conseguiti nel 2019, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra 08/03/2020 e il 31/03/2020 relativi a:
– ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente ed assimilato;
– IVA;
– contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Tali versamenti sono da effettuarsi entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione o fino a 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31/05/2020.
Si precisa che i soggetti con ricavi o compensi superiori ad 2 milioni di euro potranno beneficiare del solo rinvio della scadenza dal 16 al 20 marzo.
E’ inoltre prevista la sospensione dei versamenti con scadenza originaria dal 02/03/2020 (per effetto del DL n. 9/2020) fino al 30/04/2020 di ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente ed assimilato, contributi e premi per i soggetti operanti in particolari settori, prevalentemente in quelli connessi al turismo, allo spettacolo, all’organizzazione di eventi, al gioco, alla somministrazione di alimenti e bevande, al trasporto di persone e merci, alle ONLUS ed allo sport. La nuova scadenza è prevista entro il 31/05/2020 in unica soluzione oppure in 5 rate mensili a partire dal 31/05/2020.
Art. 62 comma 1 (Adempimenti tributari)
E’ prevista la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra il giorno 08/03/2020 ed il 31/05/2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.
Tali adempimenti sono da effettuarsi entro il 30/06/2020.
Art. 62 comma 7 (Ritenute applicate in fattura)
I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019 che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta fino al 31/03/2020 a condizione che nel mese precedente (febbraio 2020) non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di tale disposizione deve rilasciare un’apposita dichiarazione e deve versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non subite in un’unica soluzione entro il 31/05/2020, ovvero in 5 rate mensili.
Art. 64 (Credito d’imposta per spese di sanificazione)
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Criteri e modalità di applicazione verranno stabiliti entro 30 giorni con decreto.
Art. 66 (Erogazioni liberali)
Le persone fisiche e gli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento della presente emergenza sanitaria beneficiano di una detrazione d’imposta del 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa tali erogazioni liberali sono deducibili.
Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)
I termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.
Appare opportuno precisare come, a fronte di detta, limitata sospensione dei termini, è prevista una proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza che spirano nel 2020 i quali, pertanto, sono prorogati al 31 dicembre 2022.
Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS; tra le scadenze prorogate sono altresì inserite le rate delle rottamazioni dei ruoli in scadenza il 28 febbraio 2020 e quelle della definizione agevolata così detta “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.
La norma in esame prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza chiarire se rimane salva la possibilità, a tale data, di richiedere la rateazione degli importi dovuti, come consentito nelle situazioni ordinarie.
Gli importi già versati non saranno rimborsati.
Si precisa che la sospensione non riguarda i termini dell’accertamento con adesione ex D. Lgs. 218/1997, degli avvisi bonari e delle comunicazioni derivanti da controlli formali.
Art. 71 (Rinuncia alle sospensioni)
I soggetti che decidono di non usufruire di una o più delle sospensioni citate in precedenza beneficeranno di una menzione le cui modalità saranno stabilite mediante decreto.
Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
I termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e della procedura di mediazione (prevista per le liti di valore inferiore a 50 mila euro) sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
Sono altresì sospese, per il medesimo periodo, le udienze fissate innanzi le commissioni tributarie di ogni ordine e grado.
Non è chiaro se la sospensione dei termini valga o meno per gli atti da depositare (principalmente gli appelli avverso le sentenze di primo grado) innanzi alle Commissioni Tributarie Regionali.