Nell’edizione di aprile di GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria è stato pubblicato un mio commento alla sentenza n. 37834/2021 della Suprema Corte di Cassazione, la quale affronta essenzialmente due tematiche.
La prima, in materia di transfer price, ripercorre i tratti essenziali del tema.
Nelle transazioni internazionali fra imprese appartenenti al medesimo gruppo, il prezzo a cui vengono trasferiti beni e/o servizi è governato da regole, peraltro internazionalmente note e sostanzialmente comuni, che limitano significativamente la libertà delle parti, quanto meno a livello tributario.
In sintesi, il vincolo in questione impone l’adozione, almeno a livello tributario di valori di mercato, secondo il c.d. “arm’s lenght principle”.
Con la sentenza in questione, la Suprema Corte esclude che il tema del transfer pricing appartenga al campo dell’abuso del diritto, con significativi effetti in materia di ripartizione dell’onere della prova, e conferma la rilevanza interpretativa delle Guidelines OCSE.
Quanto alle perdite su crediti, la sentenza stessa ricorda come, stante il disposto dell’art. 101, comma 5, T.U.I.R., “le perdite su crediti” nei confronti di un soggetto non assoggettato a procedure concorsuali o istituti equivalenti “sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi”.
Tali elementi precisi possono anche risultare da un accordo transattivo, non essendo possibile desumere da un tale negozio un intento liberale.
Per maggiori dettagli si rinvia il gentile lettore alla pubblicazione su GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n. 4/2022.