Dal 23 marzo 2019 sono entrate in vigore le nuove modifiche apportate al Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) con l’emanazione del D.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché’ per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario”.
Le modifiche e l’introduzione di nuove disposizioni riguardano la disciplina del marchio.
Con questa misura prosegue l’attività del legislatore nazionale, volta all’ammonizzazione della disciplina nazionale con i principi comunitari in tema di marchi e – più in generale – della proprietà intellettuale, in modo da poter superare le differenze esistenti tra i titolari di marchi di alcuni Paesi rispetto a quelli di altri e ampliare le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal segno distintivo.
L’obiettivo finale, dunque, è quello di rendere le imprese operanti nel territorio europeo sempre più competitive nel mercato globale.
Una tra le novità introdotte riguarda l’abolizione del requisito di rappresentabilità grafica del segno da registrare previsto dall’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale.
Tale requisito era funzionale al procedimento di registrazione cosicché, avendo ammesso altresì la registrazione di marchi costituiti da suoni e da combinazioni o tonalità cromatica, costituiva allo stesso tempo un limite per la registrazione di questi ultimi.
Il novellato art. 7 prevede la registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché’ siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.
Altra novità riguarda l’introduzione dell’art. 11bis, che introduce nel Codice della Proprietà industriale il “Marchio di certificazione”, già definito dall’art. 27 della Direttiva (UE) 2015/2436 quale marchio idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati.
L’introduzione dell’art. 11bis consente alle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione il marchio di certificazione di richiedere la registrazione del marchio di certificazione, al fine di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
Le novità riguardano anche nuove fattispecie che impediscono la registrazione del marchio. L’introduzione delle lettere c-bis, c-ter, c-quater e c-quinques, al comma 1, dell’art. 14 del Codice della Proprietà industriale non consente al richiedente la registrazione di un marchio che sia in conflitto con le denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali per vini e le specialità tradizionali garantite.
Il testo del Decreto Legislativo 20 febbraio 2019 n. 15 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 57 del 08-03-2019 è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/08/19G00026/sg